Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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Cpv. 2
L'articolo 26 capoverso 1 OEV è ripreso solo in parte dalla legge. I contenuti di eventuali convenzioni, retti dalle lettere a-c ed f dell’articolo 26 capoverso 1 OEV, figurano già all’articolo 94 capoverso 1 LStr come aspetti della collaborazione tra le compagnie aeree e l’UFM o le competenti autorità cantonali.
Cpv. 2 lett. a
Per determinate destinazioni, l'UFM può concordare con le imprese di trasporto aereo misure supplementari per far rispettare l'obbligo di diligenza secondo l'articolo 92 LStr. La cooperazione consiste soprattutto nello scambio d’informazioni sulla situazione e nell’organizzazione di formazioni per le imprese di trasporto aereo. Potrebbe rivelarsi necessario controllare l'autenticità dei documenti di viaggio con ausili supplementari - ad esempio una lente d'ingrandimento - se numerosi passeggeri provenienti da una data destinazione risultassero provvisti di documenti falsi. Oppure al check-in potrebbe rivelarsi necessario fotocopiare il passaporto ed eventualmente il visto di tutti i passeggeri provenienti da un determinato Paese, se frequentemente alla frontiera esterna chi proviene da tale destinazione si presenta sprovvisto di documenti. Questa misura permetterebbe di ricostruire l’identità di queste persone e di verificare se sono davvero arrivate dalla destinazione presunta.
Cpv. 3
Il vigente articolo 120a capoverso 4 LStr prevede una riduzione della multa se esiste un accordo di cooperazione. Questo meccanismo, che si rifà a una raccomandazione dell'allegato 9 della Convenzione di Chicago, è mantenuto.
La nuova normativa precisa che solamente le future violazioni dell’obbligo di diligenza potranno approfittare di una riduzione dell’addebito. L’ammontare di tale riduzione, fissato in percentuale in ciascun accordo, tiene conto del tipo di obblighi dell’impresa di trasporto aereo e del principio dell’uguaglianza giuridica. In ogni caso non è superiore al 50 per cento.
Art. 95 Altre imprese di trasporto
Il Consiglio federale continua a poter applicare le disposizioni di cui agli articoli 92 - 94 AP-LStr ad altre imprese commerciali di trasporto (terrestre o marittimo) tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 26 CAS. La nuova disposizione recita chiaramente che d'ora in poi le imprese designate dal Consiglio federale saranno sottoposte sia agli obblighi degli articoli 92 – 94 AP-LStr sia alle sanzioni degli articoli 122a e 122c AP-LStr.
Una simile disposizione ha comunque senso (come finora) a precise condizioni ossia solamente se confini svizzeri, terrestri, fluviali o lacustri, diventassero una frontiera esterna Schengen, il che può verificarsi solo se uno degli Stati confinanti esce dallo spazio Schengen. La reintroduzione dei controlli alle frontiere interne prevista dall'articolo 22 OEV non è un motivo sufficiente per adottare una simile misura in quanto il ripristino di tali controlli non fa delle frontiere interne una frontiera esterna Schengen.