Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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La nuova normativa intende permettere alla Confederazione di partecipare finanziariamente alla costruzione e alla sistemazione di posti in carcerazione amministrativa nei Cantoni. La Confederazione è particolarmente interessata alla creazione di ulteriori posti in carcerazione amministrativa nell’arco di 3–10 anni.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Commento alle modifiche della LStr

2.1.1 Sostituzione della nozione Reisepapiere con Reisedokumente

La modifica di natura redazionale riguarda esclusivamente il testo tedesco che utilizza le nozioni Reisepapiere e Reisedokumente per la stesso concetto, talvolta inserendole entrambe nel corpo di un’unica disposizione e dando così luogo a una certa incertezza giuridica (cfr. p. es. art. 111 LStr). Il testo francese e quello italiano conoscono un’unica espressione (documents de voyage, documenti di viaggio), pertanto la modifica del tedesco si giustifica per il fatto che le tre versioni linguistiche della legge devono essere equivalenti. La scelta di sostituire nella legge l’espressione Reisepapiere si spiega anche con il titolo tedesco dell’ordinanza del 20 gennaio 201017 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV).

2.1.2 Capitolo 10: Fine del soggiorno

Sezione 5: Misure coercitive

Art. 82 Finanziamento da parte della Confederazione

Cpv. 1

La Confederazione può partecipare al finanziamento e alla sistemazione di posti in carcerazione amministrativa versando contributi unici, a titolo di finanziamento iniziale, oppure assumendosi un compito permanente. Visti i tempi di realizzazione di simili strutture (si parla del 2018 e oltre), sarebbe opportuno optare per la seconda forma di finanziamento, ossia per un compito permanente. Indipendentemente dalla forma di finanziamento scelta, per calcolare i sussidi di costruzione si possono applicare per analogia la legge federale del 5 ottobre 198418 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM) e la relativa ordinanza del 21 novembre 200719 (OPPM). L’articolo 4 LPPM fissa il sussidio della Confederazione al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti che, di norma, sono calcolati sulla base di importi forfettari o anche secondo il metodo del conteggio finale. In ogni caso si tiene sempre conto delle dimensioni e del tipo di struttura. La Confederazione versa ai Cantoni i sussidi di costruzione se, per analogia, sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 LPPM e, in particolare, se ciascun progetto proposto presenta una capienza minima di 100 posti di detenzione ed è ubicato centralmente.

17 RS 143.5

18 RS 341

19 RS 341.1