Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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d’imbarco in questione sono automaticamente inoltrati al SIC, tramite un canale di trasmissione sicuro, prima di essere consultati nelle singole banche dati.

Cpv. 3

L’obiettivo del sistema API è duplice. In primo luogo, ai fini dei controlli migratori e delle ricerche, deve automaticamente confrontare i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 AP-LStr memorizzati nel sistema con quelli di SIMIC, SIS, RIPOL e ASF-SLTD. In secondo luogo deve mettere a disposizione delle competenti autorità di controllo alla frontiera i dati sui passeggeri e i risultati delle consultazioni. L’UFM non può visualizzare i riscontri delle consultazioni.

Poiché diverse autorità di controllo alla frontiera (polizia aeroportuale di Zurigo, Cgcf dell’aeroporto di Basilea, Cgcf aeroporto di Ginevra, Polizia cantonale di Berna) lavoreranno con il sistema API, è opportuno attivare centralmente le consultazioni attraverso il sistema API gestito dall’UFM e poi mettere i risultati a disposizione di dette autorità. Nella maggior parte dei casi inoltre il tempo per analizzare i dati è limitato (p. es. il volo Pristina – Zurigo dura 2 ore e 15 minuti). Attivando le consultazioni direttamente attraverso il sistema API, si risparmierebbe tempo prezioso.

L’implementazione tecnica è la seguente: i dati (sui voli e sui passeggeri) trasmessi dalle imprese di trasporto aereo al sistema API sono anzitutto validati (si controlla se sono stati trasmessi tempestivamente, correttamente e integralmente). Dopodiché la lista dei passeggeri è automaticamente confrontata con i dati dei sistemi periferici RIPOL, SIMIC, SIS e ASF-SLTD direttamente tramite il sistema API. La consultazione riguarda i dati di tutti i passeggeri, indipendentemente dalla loro nazionalità; in questo modo vi è la garanzia che nessun passeggero possa aggirare i controlli grazie a documenti di viaggio rubati. I risultati della verifica automatica sono visualizzati per banca dati e passeggero e riportano se una persona trasportata è registrata in uno dei sistemi consultati (hit / no hit). L’esito di questo controllo (hit / no hit) è quindi memorizzato nel sistema API ed è l’unico elemento delle banche dati consultate a essere visualizzato e memorizzato. Per accedere ai dati relativi ai passeggeri e ai risultati della consultazione, i collaboratori delle autorità di controllo alla frontiera devono utilizzare il sistema API tramite il portale SSO (procedura rigida di autenticazione, esclusivamente utenti personali). Inoltre possono visualizzare il risultato della verifica automatica (hit / no hit) per singolo volo in una lista dei passeggeri e attivare manualmente la consultazione per un determinato passeggero al fine di verificare come mai è registrato in una banca dati. A tale scopo il sistema apre in una finestra separata del browser le consultazioni client con i dati del passeggero selezionato, e sarà la corrispondente amministrazione degli utenti a controllare i diritti di accesso (procedendo come se l’utente avviasse le consultazioni client normalmente attraverso il portale SSO). Anche gli utenti dell’UFM accedono ai dati API tramite il portale SSO, ma possono visualizzare solamente la lista dei passeggeri e non i relativi riscontri. Come per qualsiasi altra applicazione IT del DFGP, l’accesso dei singoli utenti alle diverse categorie di dati è regolato in base al loro profilo.

Sotto l’aspetto legale, le consultazioni automatiche di un utente specializzato corrispondono a un accesso dell’UFM anche se quest’ultimo non può visualizzare i riscontri delle consultazioni. Effettivamente l’UFM può già accedere a tutte le categorie di dati del SIS e del RIPOL necessarie per le consultazioni automatiche, ma le finalità delle consultazioni sono limitate. In qualità di detentore dei dati, l’UFM sarebbe pertanto responsabile delle consultazioni per le quali non vi è una base legale sufficiente. Per crearne una occorre modificare gli articoli 15 e 16 della