Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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legge federale del 13 giugno 200823 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP). Inoltre bisogna adattare conseguentemente anche l’articolo 7 dell’ordinanza del 7 maggio 200824 sulla parte nazionale del Sistema d’informazione di Schengen (N-SIS) e sull’ufficio SIRENE (ordinanza N-SIS). Viceversa l’ordinanza del 15 ottobre 200825 sul sistema di ricerca informatizzato di polizia (ordinanza RIPOL) non subirà alcuna modifica. Va ricordato che il cosiddetto confronto automatico riguarda esclusivamente i dati dei sistemi RIPOL e SIS ai quali l’UFM ha già accesso. Conseguentemente le tabelle degli accessi a questi due sistemi non vanno modificate (cfr. allegato 2 ordinanza SIS e allegato ordinanza N-SIS).
Per collegare due sistemi che dispongono già di sufficienti basi legali nei corrispondenti atti normativi, è necessario creare un fondamento giuridico specifico (art. 4 cpv. 2 e art. 19 cpv. 3 LPD). Per questa ragione, il capoverso 3 ora stabilisce che i dati API possono essere automaticamente consultati via sistema API nel RIPOL e nel SIS, nonché nella banca dati dell’Interpol ASF-SLTD. L’UFM ha bisogno di un accesso esclusivamente per le consultazioni automatiche via sistema API. Tecnicamente vi è la garanzia che l’UFM non potrà visualizzare i riscontri della consultazione delle banche dati destinati esclusivamente alle autorità di controllo alla frontiera, le quali dispongono dei necessari diritti d’accesso.
Cpv. 4
Per ragioni legate alla classificazione delle disposizioni, il vigente articolo 104 capoverso 6 LStr diventa il nuovo articolo 104a capoverso 4 AP-LStr. La prima frase del capoverso viene cancellata, poiché introducendo la procedura di richiamo, prevista ai capoversi 2 e 2bis, non è più necessario trasmettere i dati. Il termine di cancellazione dei dati riprende quello indicato all’articolo 104 capoverso 6 LStr.
Art. 109b26 Sistema nazionale visti
Cpv. 2
Lett. e ed f (nuove)
Memorizzazione di dati dei sistemi SIS e RIPOL, nonché della banca dati dell’Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD). Dai più recenti preparativi tecnici, è emerso che sarebbe necessario memorizzare nel sistema nazionale visti (N-VIS) altri dati supplementari. Si tratta di conservare le maschere con i dati del SIS della seconda generazione e del RIPOL che le autorità competenti in materia di visti sono autorizzate a controllare. Si possono conservare solo i dati riguardanti effettivamente i richiedenti il visto. Le autorità competenti in materia di visti hanno accesso al SIS in virtù dell’articolo 7 lettere f e g dell’ordinanza N-SIS, a condizione che rispettino i termini di conservazione di cui all’articolo 32 paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. L’UFM è autorizzato a memorizzare i dati del SIS II (art. 96 CAS) in un archivio di dati nazionale ai sensi dell’articolo 32 paragrafo 1 del precitato Regolamento (CE) solo per un periodo limitato e se è stata svolta un’azione nel territorio nazionale in
23 RS 361
24 RS 362.0
25 RS 361.0
26 Nella versione della RU 2010 2063