Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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Per garantire la certezza del diritto, si fissa un termine ragionevole di due anni entro cui poter avviare una procedura. La durata di tale termine consente all’autorità (l’UFM), incaricata di fissare le sanzioni, di organizzarsi permettendole quindi di verificare la gravità delle violazioni in caso di infrazioni reiterate (cfr. art. 122a cpv. 1 e 122b cpv. 1 AP-LStr). Poiché le disposizioni relative alle sanzioni sono di natura potestativa, l’UFM può limitarsi ad avvertire l’impresa di trasporto aereo senza sanzionarla direttamente. Per tener conto di tali circostanze, è dunque necessario fissare un termine sufficientemente lungo.
La modifica di legge favorisce le imprese di trasporto aereo, poiché, secondo il diritto vigente, l’azione penale si prescrive in sette anni e la pena in cinque anni (cfr. art. 120c cpv. 3).
In caso di violazioni dell’obbligo di diligenza il termine di prescrizione decorre dal momento in cui le autorità di controllo alla frontiera constatano che uno o più passeggeri era sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari (cfr. art. 92 AP-LStr). La constatazione si fonda sul rapporto del controllo alle frontiere. Il termine di prescrizione di due anni comincia a decorre dalla data del rifiuto d’entrata.
In caso di violazioni dell’obbligo di comunicazione, il termine di prescrizione decorre dalla data effettiva del decollo del volo (cfr. art. 104 cpv. 1 AP-LStr).
Cpv. 3
Per tener conto del carattere tecnico-amministrativo della procedura, l’articolo 120e capoverso 2 è stato abrogato e il suo contenuto figura ora, riformulato, all’articolo 122c capoverso 3 AP-LStr. Come già nel diritto vigente, l’UFM è ancora responsabile del sanzionamento; cambia solamente il diritto procedurale da applicare. Ora la procedura di sanzionamento è retta dal diritto amministrativo e non più dal diritto penale amministrativo.
Art. 126c (nuovo) Disposizione transitoria relativa alla modifica del … della LStr
Con la modifica, le nuove procedure per violazione dell’obbligo di diligenza e di comunicazione saranno rette dalla procedura amministrativa e non più dalla procedura penale amministrativa. Per contro, alle procedure in corso sarà applicato il vecchio diritto, formale e materiale, fino alla loro conclusione con decisione passata in giudicato, anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento. In effetti cambiare il diritto materiale e procedurale applicabile in una procedura già in corso solleverebbe una serie di questioni difficili da risolvere.
2.2 Commenti alle modifiche della legge federale sull’asilo (LAsi)
Art. 92 Spese d’entrata e partenza
Secondo l’articolo 92 LAsi, la Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione (cpv. 1). Inoltre può anche coprire le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, se tali persone sono indigenti (cpv. 2). Secondo il capoverso 3, essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza.
Al momento di introdurre gli accordi di associazione alla normativa Dublino, non era previsto che fossero i Cantoni ad assumersi le spese di attuazione che invece