Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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Zurigo - Amburgo). Occorre distinguere fra «entrata» e «transito»; in questo secondo caso infatti le persone si limitano a passare «nelle zone di transito internazionali degli aeroporti» senza entrare nello spazio Schengen (p. es. nel caso di un volo Johannesburg – Zurigo - Mosca).
Poiché si può entrare nello spazio Schengen attraverso la Svizzera solamente per via aerea, gli altri tipi di trasporto sono stati cancellati. Anche il passaggio «che trasportano viaggiatori nel traffico di linea internazionale» è stato eliminato. Secondo l’articolo 26 paragrafo 3 CAS, questa restrizione si riferisce unicamente ai viaggi in pullman e non al trasporto aereo.
Vi è tuttavia la possibilità di applicare la norma anche ad altre imprese di trasporto (art. 95 AP-LStr) se vi fossero collegamenti diretti da Stati terzi per strada, ferrovia o acqua in seguito alla ridefinizione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (uscita di uno Stato confinante da Schengen).
Né la CAS né l'allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 194420 relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago) contemplano sanzioni in caso di partenza. Poiché nella pratica non sono state riscontrate esigenze in tal senso, il legislatore non ha introdotto sanzioni al riguardo.
I documenti che permettono l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti devono essere precisati nella legge, affinché non vi sia alcun dubbio in merito a quelli soggetti all’obbligo di diligenza da parte delle imprese di trasporto aereo. Per questa ragione è indispensabile specificare che, oltre ai documenti di viaggio, anche i «visti e i titoli di soggiorno» devono essere controllati.
Cpv. 2
Le imprese di trasporto stradale o di navigazione (cfr. commento al cpv. 1) sono cancellate.
Art. 93 cpv. 1, 3 periodo introduttivo
L’espressione «stradale, ferroviario o di navigazione operante nel traffico di linea internazionale» è cancellata (cfr. commento all'art. 92 AP-LStr).
Cpv. 1
Per analogia con l'articolo 92 capoverso 1, l'espressione «l'entrata» è completata con «nello spazio Schengen» (cfr. commento all'art. 92 AP-LStr).
Art. 94 (nuovo) Cooperazione con le autorità
Visto l'articolo 26 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 ottobre 200821 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), la norma di delega, contemplata dall'attuale articolo 92 capoverso 3 LStr, risulta troppo riduttiva. Di conseguenza una parte delle disposizioni della OEV è ora inserita nella legge.
Cpv. 1
Le imprese di trasporto stradale e di navigazione, finora citate nell'articolo 93 capoverso 3, sono cancellate (cfr. commento all'art. 92 cpv. 1 AP-LStr).