Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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to aereo, colpevoli di aver violato l’obbligo di diligenza, è comunque emerso che le vigenti basi legali in materia sono insufficienti per raggiungere gli scopi prefissati dal legislatore, ossia obbligare le imprese di trasporto aereo ad adempiere rigorosamente i propri obblighi di controllo.
Sistema nazionale visti. Nel dicembre 2009, con l’introduzione del sistema centrale d’informazione visti di Schengen (C-VIS)7, il Parlamento ha approvato la creazione di un nuovo sistema nazionale d’informazione visti (art. 109b LStr). Il C-VIS è attivo dall’11 ottobre 2011, mentre il nuovo sistema nazionale visti lo sarà tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Gli interventi informatici hanno tuttavia evidenziato che occorre parzialmente adattare le basi legali già approvate dal Parlamento ma non ancora in vigore.
Trasferimento di persone in Svizzera nel quadro degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino. Con gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino8, la Confederazione si è in particolare impegnata ad attuare le disposizioni del regolamento (CE) n. 343/20039 del Consiglio (regolamento Dublino II) e del regolamento (CE) n. 1560/200310 della Commissione relativo alle modalità d’applicazione del regolamento Dublino II. Il regolamento della Commissione prevede in particolare che in nessun caso si può chiedere allo Stato membro, che esegue il trasferimento di una persona verso lo Stato competente, di sostenere le spese di trasporto al di là del punto di arrivo del mezzo di trasporto internazionale utilizzato (art. 8 par. 1). Pertanto la Svizzera non può addossare i costi legati all’ammissione di una persona, di cui è responsabile, al Paese che ha chiesto un trasferimento.
Attualmente, la procedura di trasferimento in Svizzera (procedura di entrata Dublino) riguarda circa 500 persone l’anno e comporta dei costi amministrativi a carico dei Cantoni. Le autorità aeroportuali svizzere sono infatti tenute a organizzare l’accoglienza di tali persone, informare l’UFM del loro arrivo, procedere ai controlli di sicurezza, infine organizzare e coordinare il loro trasferimento nel Cantone di attribuzione. La Confederazione, per il tramite dell’UFM, si assume le spese legate a detta accoglienza versando dei sussidi ai Cantoni. Queste spese, che ammontano a 150 000 franchi l’anno, sono addebitate al credito destinato alle spese di esecuzione.
La recente revisione dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 199911 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi) ha evidenziato l’assenza di basi legali formali che autorizzino la Confederazione ad assumersi tali costi. Questa lacuna va colmata.
Partecipazione finanziaria della Confederazione alla costruzione di posti in carcerazione amministrativa. Attualmente né la LAsi né l’ordinanza
7Decreto federale dell’11.12.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di
note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), RU 2010 2063.
8Gli accordi figurano all’allegato 1 della legge sull’asilo (RS 142.31)
9Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18.2.2003, che stabilisce i criteri e i
meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1.
10Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione del 2.9.2003 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.