Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

della compagnia aerea oppure esercitano i controlli su mandato dell’impresa di trasporto. Nella scelta occorre tener conto in particolare della formazione, della competenza, delle conoscenze, dell’affidabilità e dell’esperienza dei candidati. Per cura in instruendo si intende l’attenzione all’istruzione di questi collaboratori che deve comprendere un’introduzione adeguata nonché la formazione e l’informazione in merito a temi pertinenti quali ad esempio i cambiamenti in materia di visti, le nuove modalità operative, ecc. Infine per cura in custodiendo si intende l’obbligo di vigilare su questi collaboratori mediante un sistema di controllo e un’assistenza sistematica in caso di lacune.

Se l’impresa di trasporto non rispetta scrupolosamente queste tre curae, non sarà in grado di dimostrare di aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili. Viceversa aver adottato queste tre curae non esclude che non siano state adottate tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili. Pertanto, sebbene la cura riservata all’infrastruttura tecnica utilizzata per il check-in e i controlli all’imbarco non rientri nelle curae citata, è altrettanto fondamentale ai fini dell’accertamento di una violazione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 AP-LStr.

Cpv. 4

La disposizione corrisponde all’attuale articolo 120a capoverso 2 lettera e.

Art.122b (nuovo) Violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte delle imprese

di trasporto aereo

Cpv. 1 e 1bis

Le violazioni dell’obbligo di comunicazione sono ora punite con l’addebito di importi fissi per singolo volo per il quale è stato violato l’obbligo. Questa soluzione garantisce maggiore trasparenza e certezza del diritto. Parallelamente si elimina il problema, insolubile nella pratica, di dover calcolare l’addebito in funzione di una colpa difficile da stabilire nel caso singolo. La nuova prescrizione potestativa consente all'UFM di evitare in determinati casi l’avvio di una procedura. Sono soprattutto riflessioni sull’opportunità dell’addebito a giustificare la rinuncia ad applicarlo: una sanzione deve infatti avere una funzione dissuasiva, efficace e proporzionata. Ad esempio non vale la pena avviare una procedura nel caso di errori minimi che sostanzialmente non compromettono lo scopo dell’obbligo di comunicazione (p. es. se si omette di indicare la data di nascita di un singolo passeggero). L’obiettivo della norma non è pronunciare il maggior numero possibile di sanzioni, bensì migliorare, in collaborazione con le imprese di trasporto aereo, la qualità dei dati comunicati. L’importo dell’addebito si fonda sulla direttiva 2004/82/CE (art. 4), la quale prevede una sanzione minima di 3000 euro o una massima di 5000 euro. Gli importi espressi in euro sono convertiti in franchi al tasso di cambio di 1,5337 (EUR/CHF) pubblicato sulla prima pagina della Gazzetta ufficiale della Comunità europea C 223 del 7 settembre 2004.

Come già per l’articolo 122a AP-LStr, la sanzione di 4000 franchi proposta per punire le infrazioni ordinarie dell’obbligo di comunicazione è leggermente inferiore all’importo minimo di 3000 euro fissato nell’articolo 4 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2004/82/CE. Per rispettare comunque le disposizioni comunitarie, anche in questo caso è stata introdotta una seconda sanzione più elevata che soddisfa la sanzione massima di 5000 euro prevista dall’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della