Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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determinati diritti di accesso delle autorità competenti in materia di visti in seguito alla cancellazione dei dati sui visti nel SIMIC (o meglio nel suo sottosistema EVA). Durante l’attuazione del nuovo sistema nazionale visti, è tuttavia emerso che le autorità preposte al rilascio dei visti (art. 109c lett. a, b, c ed e LStr) dovrebbero accedere ad altri dati del SIMIC oltre a quelli sui visti. In particolare si tratta dei dati del settore degli stranieri (art. 9 cpv. 1 lett. k LSISA), ossia dei dati sui divieti d’entrata pronunciati dalla Svizzera, nonché sui permessi di entrata e di soggiorno, sul soggiorno in Svizzera ed eventualmente sulle varie identità di una persona.

Nel settore dell’asilo le rappresentanze e le missioni svizzere all’estero, nonché le altre autorità del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o le autorità cantonali di migrazione dovrebbero sapere se il SIMIC contiene informazioni riguardanti i richiedenti il visto (art. 9 cpv. 2 lett. j LSISA). Dopo aver condotto delle ricerche nei sistemi periferici, il nuovo sistema nazionale visti compila una lista di riscontri che riporta, a giustificazione di ciascun risultato, una breve informazione (p. es. vi sono dati disponibili in materia di asilo per un riscontro nel SIMIC). Ciò significa che i collaboratori trasferibili presso le rappresentanze ora potrebbero conoscere i riscontri nel SIMIC-Asilo, a condizione che la domanda di asilo non risalga a più di cinque anni prima. L’accesso delle rappresentanze all’estero alle altre informazioni continua a essere bloccato. Attualmente il sistema EVA visualizza per questi casi un messaggio che dichiara che il caso in questione è di competenza dell’UFM; implicitamente, i collaboratori che si occupano dei visti presumono già che il SIMIC-Asilo contenga un riscontro. In futuro questa informazione deve essere trasmessa ai collaboratori trasferibili presso le rappresentanze all’estero per ragioni di trasparenza e anche per evitare domande inutili. Inoltre le autorità competenti in materia di visti devono avere accesso (art. 9 cpv. 2 lett. j LSISA) ai dati personali e a quelli sul permesso di entrata per poter rilasciare un permesso di entrata ai fini di un ricongiungimento famigliare nel settore dell’asilo (famigliari di rifugiati riconosciuti, di persone provvisoriamente ammesse o la cui procedura di asilo è in corso). I dati del permesso di entrata si riferiscono al permesso vero e proprio (codice SIMIC) e alla data del permesso di entrata, mentre i dati personali al numero SIMIC, ai cognomi, ai nomi, alla data di nascita e alla cittadinanza. Oggi, oltre all’UFM, solamente il Corpo delle guardie di confine e i posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia hanno accesso ai dati del settore dell’asilo al fine di rilasciare visti eccezionali (art. 9 cpv. 2 lett. e LSISA).

Al momento di esaminare una domanda di visto, l’accesso autorizzato al SIMIC si attiva automaticamente attraverso il nuovo sistema nazionale visto. Solamente i collaboratori responsabili del trattamento delle domande avranno accesso ai dati. L’ordinanza del 12 aprile 200631 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC) regola in dettaglio i dati a cui detti collaboratori possono accedere. I dati servono esclusivamente per decidere in merito al rilascio o al rifiuto del visto, dopodiché sono immediatamente cancellati.

In generale, per prendere tale decisione, le autorità preposte e l’UFM potranno accedere per un periodo determinato attraverso il N-VIS ai dati sui richiedenti il visto di altre banche dati. Nella maggioranza dei casi le domande di visto sono trattate nell’arco di tre giorni; mentre per le domande abbinate a un permesso di soggiorno in Svizzera, la procedura può durare anche sei mesi. Una volta rilasciato o rifiutato il visto, i dati in questione sono automaticamente cancellati.

31 RS 142.513