Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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spettavano alla Confederazione, in quanto l’esecuzione degli accordi è di competenza federale. Il legislatore ha tuttavia omesso di regolare le modalità di finanziamento delle spese, attualmente a carico dei Cantoni, per il trasferimento di persone in Svizzera (procedura di entrata Dublino). Integrando il pertinente capoverso 3bissi colma una lacuna giuridica (cfr. anche i commenti al n. 1.1).
Cpv. 3bis(nuovo)
I costi legati all’organizzazione dall’arrivo di richiedenti l’asilo nell’ambito delle procedure di entrata Dublino corrispondono più o meno a quelli per la partenza. All’articolo 92 è stato aggiunto il capoverso 3bisaffinché la Confederazione possa assumersi le spese in rapporto diretto con l’accoglienza delle persone.
I contributi versati ai Cantoni devono permettere di coprire le spese per l’organizzazione dell’accoglienza, l’informazione dell’UFM, il controllo di sicurezza, il coordinamento e il trasferimento nel Cantone di attribuzione. Attualmente la Confederazione si assume tali costi addebitandoli al credito per le spese di esecuzione (cfr. anche i commenti al n. 1.1). Fino all’entrata in vigore della modifica, l’UFM continuerà ad assumersi le spese in rapporto diretto con le procedure di entrata Dublino.
2.3 Commenti alle modifiche della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Art. 3 Scopo del sistema d’informazione
Cpv. 2 lett. k (nuova)
L’Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL) ha bisogno di nuovi diritti di accesso per soddisfare i suoi compiti in rapporto alla procedura di notifica prevista dalla legge federale dell’8 ottobre 199929 sui lavoratori distaccati in Svizzera. Ad esempio le autorità preposte al mercato del lavoro dovranno poter accedere agli avvertimenti per notifiche tardive pervenute prima dell’inizio dell’impiego o alle multe disposte in seguito a notifiche giunte dopo l’inizio dell’impiego. Secondo l’articolo 17 LPD, i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità possono essere trattati soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale. Poiché i nuovi diritti di accesso permettono alle autorità preposte al mercato del lavoro di visualizzare i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 3 lettera c numero 4 LPD, è necessario modificare la LSISA come proposto. L’articolo 9 capoverso 1 lettera a LSISA30 prevede già che le autorità cantonali proposte al mercato del lavoro abbiano accesso al SIMIC.
Art. 9 Procedura di richiamo
Cpv. 1 lett. k e cpv. 2 lett. j (nuove)
Accesso delle autorità competenti in materia di visti ai dati del SIMIC. L’articolo 9 LSISA regola l’accesso al sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC). Con l’attivazione del N-VIS è stata prevista la soppressione di
29 RS 823.20
30 RS 142.51