Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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19 giugno 199215 sulla protezione dei dati (LPD), accedere on line ai dati personali trattati nel sistema API secondo il principio del self service costituisce una procedura di richiamo (art. 19 cpv. 3 LPD) e per l’accesso a questi dati mediante una simile procedura c’è bisogno di un’esplicita base legale che dunque occorre creare.

Il perseguimento delle violazioni dell’obbligo di diligenza da parte delle imprese di trasporto risulta particolarmente difficile a causa della formulazione dell’articolo 120a LStr. In base a tale articolo infatti, le imprese di trasporto aereo sono punibili solamente se non adottano tutte le «disposizioni che si possono ragionevolmente esigere da loro al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio necessari per il transito, l’entrata o la partenza» (art. 120a cpv. 1 LStr in combinato disposto con l’art. 92 cpv. 1 LStr). Trasportare persone sprovviste di tali documenti non è in alcun modo una prova, ma semmai un indizio, secondo cui non sono state prese tutte le disposizioni ragionevolmente esigibili. Per il procedimento penale ciò significa che l’UFM non solo deve dimostrare la violazione commessa dalla compagnia aerea imputata (il trasporto di persone prive dei documenti necessari), ma anche l’omissione concreta della disposizione, ragionevolmente esigibile, che ha causato la violazione.

Addurre una prova di questo tipo implicherebbe di regola verificare i fatti presso l’aeroporto di partenza, individuare e interrogare i collaboratori coinvolti, eventualmente perquisire i locali e infine sequestrare documenti che potrebbero indicare l’omissione di misure necessarie. Poiché per motivi legali e pratici procedere in questo modo è impossibile dati gli oneri sproporzionati che comporterebbe, la prova della violazione dell’obbligo di diligenza di fatto non può essere presentata con la sufficiente forza probatoria per sostenere una procedura amministrativa.

Anche se si volesse tentare di far passare l’evento (il trasporto di persone prive dei documenti necessari) come prova sufficiente dell’omissione di disposizioni ragionevolmente esigibili, si otterrebbe ben poco. Al più tardi al momento di fissare la sanzione concreta, ci si baserebbe, nel caso specifico, sul reato effettivamente commesso che appunto può essere accertato solo al prezzo di oneri sproporzionati.

La violazione dell’obbligo di diligenza da parte delle imprese di trasporto aereo è pertanto un reato diffuso: solo nel 2011 l’UFM ha ricevuto in proposito circa 1000 denunce (2010: quasi 1200).

Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione, il sistema API, necessario per adempierlo, è in funzione solamente dal 2011. In un così breve tempo non è stato possibile accumulare esperienze sufficienti in merito alle sanzioni inflitte per violazione di tale obbligo. Tuttavia, è probabile che si presenteranno gli stessi problemi incontrati con la violazione dell’obbligo di diligenza, in quanto le disposizioni in materia sono state formulate in modo analogo.

La modifica legislativa proposta colma le lacune del diritto vigente oltre a sostituire l’attuale sistema con un meccanismo sanzionatorio pratico, efficiente e conforme all’acquis di Schengen.

15 RS 235.1