Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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informatico di Schengen. Le modifiche concernenti la memorizzazione dei riscontri nei sistemi SIS e RIPOL (art. 109b cpv. 2 lett. e) non produrranno alcun costo supplementare. La modifica riguardante il fascicolo elettronico (art. 109b cpv. 2 lett. d) introduce la base legale che permette di creare fascicoli sui visti in forma elettronica. Attualmente resta ancora da definire in via definitiva l’ampiezza di tale progetto, aspetto che rientra nelle riflessioni generali sull’ottimizzazione delle procedure nel settore dei visti. Di conseguenza non è ancora possibile quantificare le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale di questa modifica. In ogni caso, a seconda del tipo di attuazione, i costi del progetto saranno molto probabilmente piuttosto elevati.
La modifica proposta dell’articolo 82 comporta per la Confederazione una serie di costi d’investimento. La realizzazione di 250 nuovi posti in carcerazione amministrativa e la partecipazione della Confederazione, nell’ordine del 35 per cento, ai costi di costruzione riconosciuti, analogamente a quanto avviene nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure, produrrà costi supplementi pari a 45 milioni di franchi (cfr. anche il commento al n. 1.2.2).
Nel lungo periodo, la modifica proposta all’articolo 82 capoverso 1 deve consentire una serie di risparmi. Poiché non è possibile prevedere con precisione come evolverà la situazione nel settore delle misure coercitive, non si possono ancora stimare con esattezza le ripercussioni finanziarie della modifica. Si può tuttavia presumere che l’aumento dei posti di detenzione spingerà i Cantoni a disporre prima e più frequentemente la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa nei confronti dei cittadini stranieri che devono lasciare la Svizzera in seguito a una decisione passata in giudicato. Da un lato aumenterà il numero delle partenze coatte e dall’altro le persone tenute a lasciare il Paese lo faranno più spesso e su base volontaria. La modifica accorcia in generale il soggiorno di queste persone in Svizzera, il che riduce i costi a carico dei Cantoni per il soccorso di emergenza o almeno evita che aumentino. Tuttavia gli effetti positivi e i risparmi non sono al momento quantificabili.
Inoltre si dovranno creare da uno a massimo due nuovi posti a tempo pieno presso la Confederazione per sviluppare il progetto nel quadro del finanziamento dei posti in carcerazione amministrativa.
3.2 Per i Cantoni
La modifica concernente le violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo e il sistema API non comporterà alcun costo supplementare per i Cantoni.
Nemmeno le modifiche di legge riguardanti l’attuazione del nuovo sistema nazionale visti faranno aumentare i costi. Non è ancora possibile quantificare le ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale a livello cantonale per quanto riguarda l’introduzione del fascicolo elettronico di cui al punto 3.1.