Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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L’articolo 104a capoversi 2 e 2bisAP-LStr prevede solamente che i dati possano essere messi a disposizione delle autorità di controllo alla frontiera on line sul portale DFGP. Ai sensi della LPD si tratta di un accesso mediante procedura di richiamo, poiché i collaboratori delle autorità di controllo e, in misura limitata, dell’UFM possono accedere ai dati personali trattati nel sistema API secondo il principio del self service. Un organo federale può permettere l’accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, a condizione che vi sia una base legale. L’accesso a dati personali degni di particolare protezione deve essere esplicitamente previsto in una legge in senso formale (art. 19 cpv. 3 LPD).

La procedura di richiamo ha il vantaggio di offrire alle autorità di controllo alla frontiera un accesso diretto ai dati. Un altro vantaggio consiste nel fatto che il sistema può consultare automaticamente i dati nei sistemi rilevanti, consentendo così un notevole risparmio di tempo. Tale possibilità è ancora più importante quando il tempo per controllare i riscontri è poco, come nel caso di voli di breve durata, ed è quindi fondamentale che i dati trattati siano disponibili il più presto possibile. La procedura di richiamo è inoltre funzionale ed efficiente perché elimina la laboriosa trasmissione dei dati (tramite un canale di trasmissione sicuro). Un vantaggio importante dal profilo dell’architettura del sistema e della sicurezza consiste nel fatto che i dati non sono memorizzati temporaneamente su un’unità locale. Gli utenti accedono ai dati API via portale del DFGP ossia solamente mediante una procedura rigida di autenticazione e diritti di accesso corrispondenti. L’utilizzo del portale del DFGP è pertanto previsto nell’architettura di riferimento dei programmi del DFGP. Oltre a garantire la sicurezza dei dati, la loro memorizzazione centralizzata e l’accesso mediante procedura di richiamo consentono di controllare automaticamente la durata di conservazione e la cancellazione dei dati scaduto il termine di cui al capoverso 4. Inoltre non sarebbe possibile stilare statistiche corrette sul controllo dell’efficacia senza la procedura di richiamo.

I capoversi 2 e 2biselencano le autorità che possono accedere, con procedura di richiamo, ai dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 AP-LStr trattati nel sistema d’informazione. L’UFM dispone di un simile accesso in quanto incaricato di sorvegliare il rispetto dell’obbligo di comunicazione, provare e all’occorrenza sanzionare eventuali violazioni ai sensi dell’articolo 122b (cfr. cpv. 2).

Anche le autorità incaricate di effettuare il controllo delle persone alle frontiere esterne dello spazio Schengen hanno accesso ai dati trattati nel sistema. In questo modo possono controllare i dati relativi ai passeggeri e verificare l’eventuale registrazione di una persona in una banca dati. Inoltre possono prepararsi all’arrivo del volo e adottare le misure necessarie (cfr. cpv. 2bis).

Visto l’articolo 13 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 11 della legge federale del 21 marzo 199722 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) riceve una copia dei dati API per gli aeroporti di partenza che figurano sulla lista confidenziale del Consiglio federale. La nuova normativa non permette al SIC di accedere ai dati memorizzati nel sistema d’informazione mediante procedura di richiamo. Nel sistema API sono rilevati solamente gli aeroporti d’imbarco per i quali il SIC è autorizzato a ricevere una copia dei dati relativi ai passeggeri. Appena disponibili, i dati sui passeggeri provenienti dagli aeroporti

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