Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

L’avamprogetto di modifica della LStr e della LAsi si fonda sull’articolo 121 capoverso 1 della Costituzione federale33 (competenza legislativa della Confederazione sulla concessione dell’asilo nonché sulla dimora e il domicilio degli stranieri).

Il legislatore federale può dunque creare una base legale nel settore dell’asilo e degli stranieri per versare ai Cantoni delle indennità con cui finanziare completamente o parzialmente i compiti affidati ai Cantoni stessi.

4.2 Compatibilità con il diritto internazionale

Le modifiche legislative previste sono conformi alla Convenzione del 4 novembre 195034 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con il Patto internazionale del 16 dicembre 196635 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).

Nella giurisprudenza ricorrente, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è espressa a favore di demandare al legislatore nazionale l’organizzazione del proprio ordinamento giuridico e la scelta del diritto procedurale cui sottoporre le sanzioni amministrative. Le garanzie di cui all’articolo 6 CEDU valgono indipendentemente dalla procedura applicata, sia essa penale o amministrativa.

Per quanto riguarda le violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione occorre sottolineare che la nuova normativa non implica la rinuncia al concetto di colpa. Da un lato spetta alle parti provare di non aver violato l’obbligo di diligenza, e dall’altro la legge prevede numerose fattispecie che escludono fin dal principio il ricorso a una sanzione se sussiste un dubbio in merito alla colpevolezza.

Le modifiche legislative previste tengono conto delle rilevanti norme giuridiche di rango superiore, in particolare dell’articolo 26 CAS e delle direttive integrative 2001/51/CE e 2004/82/CE, che la Svizzera ha recepito nell’ambito della cooperazione Schengen.

33RS 101

34RS 0.101

35 RS 0.103.2