Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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vale il principio inquisitorio secondo cui l’autorità accerta i fatti d’ufficio. Tuttavia, a differenza di queste procedure, la parte è tenuta a collaborare, il che attenua il principio inquisitorio. Occorre altresì ricordare che nel diritto amministrativo il quadro probatorio è meno oneroso: in linea di massima è sufficiente che l’autorità sia convinta che un fatto è stato commesso senza che vi sia l’assoluta certezza.
Introduzione di una presunzione legale. D'ora in poi, se si trasporta una persona priva dei documenti necessari (base della presunzione), si presume la violazione dell'obbligo di diligenza (presunzione di diritto). Per la base della presunzione l’onere probatorio rimane invariato: l’autorità deve provare che è stata trasportata una persona priva dei necessari documenti. Una volta dimostrata tale presunzione, l'impresa di trasporto aereo può tentare di provare il contrario, e indebolire così la presunzione di diritto. La compagnia aerea può infatti dimostrare di aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per evitare il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l'entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Per alleggerire le imprese di trasporto aereo, l’avamprogetto comprende numerose eccezioni (art. 122a cpv. 3 AP-LStr; art. 122b cpv. 2 AP-LStr) per le quali la presunzione legale non è applicata. Ciò significa che in questi casi non si avvia alcuna procedura per violazione dell'obbligo di diligenza o di comunicazione e non è disposto alcun addebito. Inoltre le disposizioni sono state formulate in forma potestativa, il che consente all'UFM di evitare l’avvio di una procedura nei casi sporadici e irrilevanti e optare, come prima misura, per un avvertimento. L'obiettivo principale delle modifiche proposte è duplice: ridurre, grazie all’aiuto delle imprese di trasporto aereo, il numero dei passeggeri privi dei documenti necessari e indurre le imprese interessate a rispettare effettivamente l'obbligo di comunicazione. In sostanza si tratta di disposizioni preventive. Ne consegue che un'impresa di trasporto aereo è sanzionata solamente se viola l'obbligo di diligenza e comunicazione ripetutamente e con le stesse modalità o in singoli casi eclatanti (p. es. fermi regolari di persone sprovviste del visto obbligatorio lungo una determinata tratta servita dalla stessa impresa di trasporto aereo).
Sanzioni forfettarie anziché limiti entro i quali fissare le multe. Al posto dei limiti entro i quali fissare le multe, le nuove disposizioni prevedono sanzioni forfettarie per singolo passeggero o volo per il quale sono stati trasmessi dati incompleti, sbagliati o in modo intempestivo. La forfetizzazione parte dal principio secondo cui le violazioni dell'obbligo da sanzionare non differiscono sostanzialmente le une dalle altre per quanto riguarda i classici criteri utilizzati per misurare la colpa dell’autore e la gravità dell'atto. Del resto, ove vi fossero delle differenze, sarebbe praticamente impossibile dimostrarle per le difficoltà pratiche citate all'inizio.
1.3.2 Nell’ambito del finanziamento di posti in carcerazione amministrativa
L’attuale articolo 82 LStr prevede che la Confederazione partecipi con una somma forfettaria alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa. In caso di carcerazione di durata non inferiore alle dodici ore, l’UFM versa un importo forfettario di 140 franchi al giorno. Tale importo si fonda sullo stato dell’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. L’importo forfetario è retto dall’articolo 15 OEAE.