Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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aereo in modo tale da consentire la registrazione e il trattamento anche di questi dati. È quindi molto probabile che le prime imprese di trasporto aereo saranno prossimamente in grado di fornire questi dati fondamentali per un efficace controllo al confine. Ovviamente i dati sottostanno all’obbligo di comunicazione solo se l’impresa di trasporto aereo li ha effettivamente a disposizione. Lo stesso vale per l’aeroporto di partenza del volo soggetto all’obbligo di comunicazione, nonché gli aeroporti d’imbarco e di scalo utilizzati durante il viaggio (lett. d). Anche questi dati devono essere trasmessi se l’impresa di trasporto aereo ne è a conoscenza, il che accade quando si prenota un volo diretto con almeno uno scalo. In questi casi non deve essere comunicato solamente l’ultimo aeroporto da cui la persona è partita per raggiungere la Svizzera, ma anche il luogo di partenza e gli scali intermedi. L’itinerario è infatti un elemento fondamentale per valutare i rischi e quindi per predisporre un controllo efficace al confine. L’ultima integrazione, rispetto al vigente capoverso 2, riguarda l’obbligo di comunicazione della data e dell’ora pianificate del decollo e dell’atterraggio (lett. h). Al fine di prevenire eventuali malintesi, dovuti al fuso orario diverso e ai voli notturni, la lettera h stabilisce che deve essere comunicata sia l’ora sia la data del decollo e dell’atterraggio. Poiché una comunicazione tardiva viola l’obbligo di comunicazione disposto secondo l’articolo 104 ed è sanzionabile ai sensi dell’articolo 122b AP-LStr, sia l’autorità sia l’impresa di trasporto aereo sono interessate a comunicare la data e l’ora effettive del decollo. In caso di ritardo rispetto al piano di volo, conoscere la data e l’ora effettive del decollo serve a stabilire se la comunicazione è pervenuta per tempo. L’impresa di trasporto aereo è pertanto libera di comunicare alle autorità la data e l’ora effettive del decollo in un secondo tempo; in questo caso la decisione di disposizione dell’obbligo di comunicazione sarà conseguentemente adattata.

Cpv. 4

Il capoverso 4 prescrive che le compagnie aeree debbano comunicare ai passeggeri le finalità e i destinatari dei dati elencati al capoverso 3, conformemente alle disposizioni dell’articolo 18a LPD.

Cpv. 5

Il diritto vigente non precisa la forma con cui deve essere disposto l’obbligo di comunicazione. L’UFM stabilisce i voli da sottoporre a tale obbligo in base a un’analisi del rischio compilata in collaborazione con gli organi di controllo alla frontiera in veste di specialisti e utilizzatori del sistema. La disposizione dell’obbligo di comunicazione è di natura concreta e vincolante e riguarda una cerchia precisa di destinatari ossia tutte le imprese di trasporto aereo che collegano la Svizzera a determinate destinazioni. Disposizioni di questo tipo sono necessariamente di portata generale. Poiché non è possibile sapere, al momento di disporre l’obbligo di comunicazione, le imprese di trasporto aereo che ne saranno interessate, la disposizione è pubblicata nel Foglio federale. Inoltre è stato previsto di comunicare la disposizione direttamente alle imprese di trasporto aereo interessate e conosciute. Per non vanificare gli obiettivi perseguiti con l'introduzione dell'obbligo di comunicazione, è giustificato togliere per vie legali l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro la presente decisione (cfr. anche art. 55 cpv. 5 PA).

Cpv. 6

Come previsto dall’articolo 6 numero 1 paragrafo 4 della direttiva 2004/82/CE, l’attuale articolo 104 capoverso 5 LStr impone alle imprese di trasporto aereo di cancellare, entro 24 ore dall’atterraggio nel luogo di destinazione del volo, i dati