Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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base a una segnalazione nei dati del SIS II in questione. Par azione si intende: una non ammissione, il rifiuto o l’annullamento del visto oppure misure di allontanamento (carcerazione in vista di rinvio coatto, espulsione), nonché il rilascio di un visto con validità territoriale limitata in seguito a una segnalazione nei dati del SIS II (art. 96 CAS). I dati relativi alle segnalazioni riportate dal SIS II ai sensi dell’articolo 96 CAS potranno essere memorizzati nel N-VIS.
I diritti di accesso a RIPOL sono retti dall’articolo 5 lettere b, d ed e dell’ordinanza RIPOL. Si tratta di dati fondamentali per decidere in merito al rilascio del visto. Le informazioni reperite in questo modo sono di fatto elementi importanti del fascicolo e, se occorre, potrebbero essere integrate in un fascicolo elettronico. Il rilascio di un visto autorizza le rappresentanze svizzere all’estero, l’UFM e le autorità, cantonali e comunali a visualizzare i dati del RIPOL, se sono chiamate a svolgere dei compiti inerenti il diritto degli stranieri.
L’UFM vorrebbe poter consultare questi dati nell’ambito della procedura di opposizione di cui all’articolo 6 LStr. In caso di decisione negativa, i dati sarebbero conservati finché tale decisione non sia passata in giudicato ossia in assenza di ricorso o per decisione del Tribunale amministrativo federale. Inoltre l’UFM può anche verificare la legittimità di un visto già rilasciato e in particolare se è stata autorizzata l’entrata a una persona segnalata nel SIS come persona cui negare l’entrata. Se è stato rilasciato un visto, i dati del SIS II e del RIPOL sono conservati al massimo un anno nel N-VIS. La memorizzazione di questi dati mira a stabilire quali informazioni disponevano le autorità al momento esatto del rilascio del visto. L’articolo 109e lettera f LStr, già approvato dal Parlamento, prevede che il Consiglio federale disciplini la durata della registrazione e la procedura di cancellazione dei dati del N-VIS. Anche l’ordinanza citata riprende questa normativa.
L’UFM può accedere ai dati elencati nel nuovo articolo 109b capoverso 2 lettera e esclusivamente al fine di sorvegliare la pratica del rilascio del visto ed esprimere il proprio parere nel quadro della procedura di opposizione di cui all’articolo 6 LStr. I diritti di accesso sono regolati a livello di ordinanza (art. 109e lett. c LStr27).
Cpv. 2bis
Fascicoli elettronici. Sarebbe opportuno che nel nuovo sistema nazionale visti siano integrati, a medio e lungo termine, fascicoli elettronici comprendenti la documentazione completa della domanda di visto e le relative decisioni scannerizzate o generate direttamente in forma elettronica. A tale scopo nell’articolo 109b LStr sul sistema nazionale visti è stata aggiunta un’altra lettera al capoverso 2bis.
In linea di massima le autorità competenti in materia di visti hanno accesso ai fascicoli elettronici. Si tratta delle autorità elencate all’articolo 109c lettere a, b, c ed e (non ancora in vigore) ossia delle rappresentanze svizzere all’estero e delle altre autorità del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Corpo delle guardie di confine, delle autorità cantonali di polizia alle frontiere esterne dello spazio Schengen e delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione. Anche il Tribunale amministrativo federale dovrebbe poter accedere ai fascicoli elettronici. In applicazione dell’articolo 109e lettera c LStr, il Consiglio federale disciplina la portata degli accessi al N-VIS. I diritti di accesso sono definiti nell’ordinanza che
27 Nella versione della RU 2010 2063.