Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

«carrier sanctions» e trasmissione di dati relativi ai passeggeri. L’Accordo di associazione a Schengen (AAS)1 è entrato in vigore il 1° marzo 2008, mentre l’acquis di Schengen e le pertinenti modifiche delle leggi federali del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi) e del 16 dicembre 20053 sugli stranieri (LStr) il 12 dicembre 2008. Questi adeguamenti legislativi hanno permesso di creare le basi per esigere dalle compagnie aeree che trasmettano i dati personali relativi ai passeggeri e di sanzionare le imprese di trasporto che violano l’obbligo di diligenza e di comunicazione (art. 92 - 95, 104 e 120a-120d LStr; cfr. FF 2007 7149). Tali basi hanno consentito di attuare le disposizioni dell’articolo 26 della Convenzione d’applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS)4, della direttiva 2001/51/CE5, che integra il CAS, e della direttiva 2004/82/CE6.

L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può esigere dalle compagnie aeree che gli comunichino, prima del decollo, i dati personali (tra cui generalità, dati sul documento di viaggio e dati sul volo - Advance Passenger Information; dati API) relativi ai passeggeri di determinati voli non Schengen. In base a un’analisi dei rischi, l’UFM ha disposto l’obbligo di comunicazione per determinati aeroporti d’imbarco, contribuendo così a migliorare i controlli al confine e a contrastare l’immigrazione illegale. Per ottenere i dati personali relativi ai passeggeri da mettere a disposizione delle autorità di controllo alla frontiera, è stato sviluppato un sistema informatico ad hoc che tuttavia non è stato possibile introdurre come previsto a causa delle insufficienti basi legali in vigore. Pertanto è stato necessario adottare una soluzione transitoria ridimensionando e adattando le funzionalità del sistema. Per poter adottare la soluzione originalmente prevista, e quindi migliorare la sicurezza e l’efficienza del sistema, è necessaria una modifica legislativa.

Secondo il diritto vigente, le imprese di trasporto (di fatto le imprese di trasporto aereo), che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 LStr, sono in linea di massima punite dall’UFM con una multa fino a un milione di franchi (art. 120a cpv. 1 LStr).

Le imprese di trasporto aereo che violano colpevolmente l’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 104 LStr, possono essere punite con una multa fino a un milione di franchi (art. 120b cpv. 1 LStr). Dalle prime procedure a carico di imprese di traspor-

1Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la

Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione,

all’applicazione allo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.31

2 RS 142.31

3 RS 142.20

4 Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14.6.1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni; GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

5 Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28.6.2001, che integra le disposizioni dell’articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del

14 giugno 1985, GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45.

6 Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29.4.2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate, GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24.