Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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1.2.2 Nell’ambito del finanziamento di posti in carcerazione amministrativa

Tra luglio e agosto 2011 l’UFM ha compilato, in collaborazione con la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), un inventario sullo stato della carcerazione amministrativa nei Cantoni. Il documento giunge alla conclusione che gli attuali posti di detenzione sono insufficienti a coprire le nuove esigenze. Stando alle indicazioni dei Cantoni, nel medio e lungo periodo mancheranno su scala nazionale circa 210 posti in carcerazione amministrativa, inoltre più della metà dei Cantoni ha dichiarato di aver bisogno di posti di detenzione supplementari. Anche l’UFM necessita di posti di detenzione supplementari visto l’aumento delle carcerazioni disposte già nei centri di registrazione e di procedura (CRP) in particolare per i casi Dublino. Attualmente l’UFM dispone di dodici posti; complessivamente gliene servirebbero 40 per poter eseguire gli allontanamenti dai CRP. Il fabbisogno supplementare è emerso dal sondaggio condotto presso i Cantoni. Finora solo pochi Cantoni prevedono progetti concreti per aumentare i posti in carcerazione amministrativa. Vista la mancanza di domande concrete, non è ancora possibile stabilire con precisione quando saranno realizzati i singoli progetti edilizi. La Confederazione parte dal presupposto che i 250 posti in carcerazione amministrativa saranno creati gradualmente. Al momento, non è possibile definire gli effetti dell’iniziativa espulsione sul fabbisogno di posti supplementari in carcerazione amministrativa visto lo stato attuale dei lavori di attuazione.

1.3 La normativa proposta

1.3.1 Nell’ambito delle «carrier sanctions» e del sistema API

In veste di Stato Schengen, la Svizzera è tenuta a recepire in modo efficace l’articolo 26 CAS nonché le direttive 2001/51/CE e 2004/82/CE. Inoltre è nell’interesse pubblico adottare una norma che si dimostri nella pratica efficace e applicabile e inoltre supporti l’applicazione del diritto materiale. Un simile obiettivo richiede le modifiche di seguito illustrate, anche in base alle esperienze maturate nella pratica.

Regolamentazione delle ricerche automatiche nelle banche dati. La modifica di legge proposta crea le basi legali per consentire al sistema API di consultare direttamente e automaticamente i dati personali relativi ai passeggeri elencati all’articolo 104 capoverso 3 LStr nelle banche dati rilevanti. L’UFM continuerà a non poter visualizzare i riscontri emersi dalla consultazione, accessibili solamente dalle competenti autorità di controllo alla frontiera, che dispongono già dei necessari diritti di accesso nel quadro della loro attività di controllo al confine.

Procedura di richiamo anziché trasmissione. Con il nuovo ordinamento, l’UFM gestirà un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali relativi ai passeggeri. Le competenti autorità di controllo alla frontiera, compreso l’UFM, potranno accedere ai dati trattati nel sistema mediante una procedura di richiamo.

Procedura amministrativa anziché penale. Per sanzionare le imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza e di comunicazione verrà ora applicata la legge federale del 20 dicembre 196816 sulla procedura amministrativa (PA). Proprio come nella procedura penale e in quella penale amministrativa, anche in questo caso

16 RS 172.021