Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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del grado di gravità, presenta determinate difficoltà probatorie soprattutto quando si tratta di pronunciare e motivare la sanzione più elevata. Ma queste difficoltà sono controbilanciate dal fatto che questo sistema permette di fissare per i casi ordinari una sanzione decisamente inferiore e quindi più proporzionata, senza per altro violare la direttiva 2001/51/CE. Se si optasse per un’unica sanzione, non sarebbe inferiore a 3000 euro ossia al minimo previsto dalla direttiva per singolo passeggero. Inoltre, visto che anche una riduzione della sanzione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 94 AP-LStr, non potrebbe essere inferiore a questo importo, occorrerebbe ancora raddoppiare l’addebito che dovrebbe ammontare quindi a 6000 euro ossia ad almeno 9034,2 franchi per passeggero, il che costituirebbe un onere sproporzionato soprattutto in un contesto europeo.
Cpv. 2
Ora una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se la compagnia aerea trasporta una persona sprovvista dei documenti necessari (cfr. cap. 1.3). Per analogia con l’articolo 92 AP-LStr, la frase del testo è stata modificata: «per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti».
Cpv. 3
In determinati casi si rinuncia all’avvio o alla prosecuzione di una procedura ad esempio quando la legge già ora non infliggerà alcuna sanzione. A questi casi ne sono stati aggiunti altri per i quali, in base all’esperienza, l’impresa di trasporto aereo non è di fatto in grado di riconoscere eventuali lacune dei documenti presentati (lett. c e d).
Lett. a
Una falsificazione è manifestamente riconoscibile se una persona con una formazione adeguata e dotata di una vista normale può individuarla a occhio nudo.
Lett. b
Occorre avviare una procedura solamente se una persona con una formazione adeguata e dotata di una vista normale ha potuto riconoscere a occhio nudo che il documento non appartiene alla persona che lo presenta (ossia si tratta di un impostore).
Lett. c
Occorre evitare di infliggere sanzioni a una compagnia aerea per i casi nei quali il timbro del documento non consente di risalire al numero di ingressi o dei giorni di soggiorno a cui ha diritto il titolare del documento.
Lett. d
La disposizione corrisponde al vigente articolo 120a capoverso 2 lettera c.
Lett. e
L’impresa di trasporto aereo può confutare la presunzione legale di cui al capoverso 2 dimostrando di aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per evitare di trasportare persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Le tre curae (in eligendo, instruendo et custodiendo) figurano tra le misure organizzative da adottare.
Per cura in eligendo si intende la scrupolosità nella scelta del personale a cui affidare il check-in e i controlli all’imbarco. Non importa se queste persone sono impiegati