Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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personali relativi ai passeggeri raccolti e trasmessi alle autorità incaricate del controllo alla frontiera. Tuttavia quest’obbligo priva l’impresa di trasporto aereo di un mezzo di prova in caso di procedura amministrativa per violazione dell’obbligo di comunicazione (cfr. art. 122b AP-LStr). La formulazione del nuovo capoverso 6 ribadisce l’obbligo dell’impresa di trasporto aereo di cancellare i dati personali, ma le garantisce la possibilità di difendersi nel caso di una procedura amministrativa. Il capoverso fissa dunque dei termini entro i quali la conservazione dei dati è autorizzata.
L’obbligo di cancellare i dati nasce con la loro trasmissione (immediatamente dopo il decollo, art. 104 cpv. 1 AP-LStr), ma il momento di adempierlo dipende dalle circostanze. Se entro due anni l’UFM non avvia alcuna procedura per violazione dell’obbligo di comunicazione (termine previsto dall’art. 122c cpv. 2 AP-LStr), la compagnia aerea dovrà cancellare i dati il giorno dopo la scadenza di tale termine (lett. a). Se invece l’UFM avvia una procedura, i dati devono essere cancellati il giorno dopo che la decisione è passata in giudicato (lett. b). In questo caso occorre tener conto del diritto dell’impresa di trasporto aereo di depositare un ricorso entro 30 giorni dalla decisione dell’UFM. In caso di ricorso, la lista dei dati raccolti e trasmessi può essere conservata fino al termine della procedura.
L’attuale articolo 104 capoverso 6 LStr è cancellato e la relativa disposizione, riformulata, viene inserita nel nuovo articolo 104a capoverso 3 AP-LStr.
Art. 104a (nuovo) Sistema d’informazione sui passeggeri
Cpv. 1
Per poter adempiere i compiti di cui all’articolo 104 LStr, l’UFM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API). Secondo la considerazione al punto 12 della direttiva 2004/82/CE, è legittimo trattare i dati dei passeggeri trasmessi per l’espletamento dei controlli di frontiera anche per consentirne l’utilizzo come mezzi probatori in procedimenti diretti all’applicazione della normativa in materia di ingresso e immigrazione, incluse le relative disposizioni sulla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nazionale. In base all’articolo 6 della direttiva, i dati relativi ai passeggeri possono essere utilizzati anche per finalità di applicazione normativa. L’utilizzo di questi dati avviene nel quadro degli articoli 95 - 98, 99 capoversi 2 e 3 e 100 capoverso 3 lettere d ed e CAS. Occorre sottolineare che le consultazioni tramite il sistema API non superano quelle normalmente eseguite nell’ambito del controllo ordinario al confine. Di fatto si tratta unicamente di verificare i dati dei passeggeri prima del loro arrivo affinché le autorità preposte possano prepararsi meglio al controllo al confine. Di conseguenza, un «esame preliminare» di questo tipo serve davvero alle autorità solamente se comprende gli stessi controlli che saranno eseguiti durante il controllo ordinario.
In linea di massima i dati elencati all’articolo 104 capoverso 3 e trattati nel sistema non sono degni di particolare protezione, ma lo diventano se accompagnati dall’informazione che la persona è registrata in una banca dati della polizia.
Cpv. 2 e 2bis
Il vigente articolo 104 capoverso 6 LStr prevede che i dati siano trasmessi alle autorità di controllo alla frontiera. Ciascuna di esse potrà poi consultarli nelle banche dati rilevanti per il controllo al confine.