Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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regolerà gli accessi sia al sistema centrale visti (C-VIS) sia al N-VIS e sostituirà l’attuale ordinanza del 6 giugno 201128 sul sistema centrale d’informazione visti (OVIS).
2.1.5 Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Sezione 1: Disposizioni penali
Art. 120a (abrogato) Violazioni dell’obbligo di diligenza da parte delle
imprese di trasporto aereo
La disposizione è cancellata e figura ora all’articolo 122a AP-LStr nella nuova sezione riguardante le sanzioni amministrative.
Art. 120b (abrogato) Violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte delle
imprese di trasporto aereo
La disposizione è cancellata e figura ora all’articolo 122b AP-LStr nella nuova sezione riguardante le sanzioni amministrative.
Art. 120c (abrogato) Disposizioni comuni per il sanzionamento delle imprese
di trasporto aereo
La disposizione è cancellata e figura ora all’articolo 122c AP-LStr nella nuova sezione riguardante le sanzioni amministrative.
Art. 120e cpv. 2 (abrogato)
La procedura per sanzionare le imprese di trasporto aereo non deve più essere retta dal diritto penale amministrativo, ma dal diritto amministrativo. Conseguentemente il capoverso 2 è cancellato. Il passaggio corrispondente adesso figura all’articolo 122c capoverso 3 AP-LStr nella nuova sezione riguardante le sanzioni amministrative.
2.1.6 Capitolo 16: Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Sezione 2: Sanzioni amministrative
Art. 122 rubrica
Poiché la disposizione figura ora nella sezione relativa alle sanzioni amministrativa, la rubrica è stata precisata.
Art. 122a (nuovo) Violazioni dell’obbligo di diligenza da parte delle imprese di
trasporto aereo
La vigente disposizione penale sul sanzionamento delle imprese di trasporto aereo che hanno violato l’obbligo di diligenza (art. 120a LStr) si è rivelata difficilmente applicabile. In veste di autorità inquirente, l’UFM non doveva solamente provare all’impresa di trasporto aereo incriminata il reato commesso alla frontiera esterna,