Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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Al fine di garantire la continuità degli accessi ai dati SIMIC, va qui ricordato che si procederà alle soppressioni (art. 9 LSISA32) previste al momento di introdurre il sistema centrale visti, solamente con l’entrata in vigore delle presenti modifiche dell’articolo 9 LSISA.

2.4 Commenti alle modifiche della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)

Art. 7 Diritto d’accesso

Cpv. 3

Adattamento redazionale della Commissione di redazione della Cancelleria federale.

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

Cpv. 1 lett. d e dbis(nuove) nonché 3 lett. f

Gli articoli 15 e 16 LSIP devono essere adattati in funzione del nuovo articolo 104a LStr che prevede il confronto automatico dei dati API con quelli dei sistemi RIPOL e N-SIS. Per il confronto automatico, l’UFM non ha bisogno di ampliare il suo attuale accesso alle banche dati RIPOL e N-SIS. Poiché cambiano solamente i compiti, occorre modificare gli articoli 15 capoverso 1 lettera d e capoverso 3 lettera f e 16 capoverso 2 lettera i e capoverso 5 lettera bbisLSIP nonché aggiungere la lettera dbisall’articolo 15 capoverso 1 (cfr. anche il commento all’art. 104a cpv. 3 LStr).

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen

Cpv. 2 lett. i e cpv. 5 lett. bbis(nuove)

Si rimanda al commento all’articolo 15 capoverso 1 lettera d LSIP.

3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

3.1 Per la Confederazione

La modifica concernente le violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo non comporterà alcun costo supplementare per la Confederazione. Il sistema API è stato testato ed è pronto per essere attivato. Nel quadro della presente revisione non sono stati previsti costi supplementari.

Per contro, le modifiche riguardanti l’attuazione del nuovo sistema nazionale visti avranno ripercussioni finanziarie; tale sistema infatti è finanziato con il credito

32 Decreto federale dell’11.12.2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), RU 2010 2063.