Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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ma anche la concreta omissione di una misura ragionevolmente esigibile. Addurre una simile prova avrebbe comportato approfondite ricerche all’estero, il che, nei fatti, si è rivelato impossibile. Una violazione dell’obbligo di diligenza è ora presunta, se si trasporta una persona sprovvista dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. La compagnia aerea può confutare la presunzione adducendo la prova del contrario ossia dimostrando di aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per evitare di trasportare passeggeri privi dei documenti necessari.

Cpv. 1

Come già accennato nel capitolo 1.3, questa disposizione è stata formulata in modo potestativo, il che consente all’UFM di astenersi dall’avviare una procedura in casi isolati e meno gravi. In questo modo si tiene conto dell’aspetto preventivo della norma penale che, grazie alla collaborazione con le imprese di trasporto aereo, mira anzitutto a ridurre il numero dei passeggeri privi dei documenti necessari. Sono soprattutto riflessioni sull’opportunità dell’addebito a giustificare la rinuncia ad applicarlo: una sanzione deve infatti avere una funzione dissuasiva, efficace e proporzionata.

Sanzioni forfettarie caratterizzate da un importo fisso per singolo passeggero privo dei documenti necessari garantiscono maggiore trasparenza e certezza del diritto. Parallelamente si elimina il problema, insolubile nella pratica, di dover calcolare l’addebito in funzione di una colpa difficile da stabilire nel caso singolo. Come nel diritto in vigore, anche le previste sanzioni forfettarie si fondano sulle disposizioni della direttiva 2001/51/CE (art. 4) secondo cui la sanzione deve essere dissuasiva, efficace e proporzionata. La direttiva citata prevede, a scelta, una sanzione per singolo passeggero compresa tra un minimo di 3000 e un massimo di 5000 euro, oppure una sanzione forfettaria per volo non inferiore a 500 000 euro. Gli importi minimi espressi in euro sono convertiti in franchi al tasso di cambio di 1,5057 (EUR/CHF) pubblicato sulla prima pagina della Gazzetta ufficiale della Comunità europea C 225 del 10 agosto 2001.

Contrariamente al sistema attuale, implicitamente orientato alla sanzione massima per volo, l’addebito ora dipende dal numero di passeggeri sprovvisti di documenti. Effettivamente, addebitando un importo di 4000 franchi per passeggero la sanzione può definirsi dissuasiva, efficace e proporzionata ai sensi della direttiva 2001/51/CE. Ma, poiché è leggermente inferiore all’importo minimo di cui all’articolo 4 paragrafo 1 lettera b della direttiva (3000 euro), il sistema sanzionatorio deve prevedere un’altra sanzione che non sia al di sotto dell’importo massimo di 5000 euro previsto per singolo passeggero e quindi soddisfi la disposizione (alternativa) dell’articolo 4 paragrafo 1 lettera a della direttiva. In ogni caso la sanzione inflitta non può mai essere inferiore a tale soglia, anche quando l’impresa di trasporto può beneficiare della riduzione della metà dell’addebito in virtù della collaborazione contrattuale con le autorità (art. 94 cpv. 3 AP-LStr). Pertanto, per rispettare le disposizioni della direttiva anche in quest’ultimo caso, la sanzione massima deve passare da 5000 a 10 000 euro (almeno 15 057 franchi). Una sanzione di 16 000 franchi per violazioni gravi dell’obbligo di diligenza soddisfa tali requisiti. Sono considerate gravi ai sensi di questa disposizione violazioni ricorrenti e analoghe dell’obbligo di diligenza.

Effettivamente, rispetto a un sistema che prevede una sola sanzione forfettaria, il meccanismo sanzionatorio proposto, fondato su due forfait modulabili in funzione