Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine
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direttiva. Tale sanzione è pronunciata nei casi gravi, in particolare quando sistematicamente i dati non sono comunicati oppure lo sono ma in modo incompleto o in ritardo. In questo caso deve essere possibile triplicare l’addebito.
Rispetto al diritto vigente, la nuova norma sanzionatoria non definisce più la colpa come un elemento autonomo del reato, poiché i fatti o le omissioni alla base di un’eventuale colpa sono avvenuti all’estero, dove è impossibile accertali se non al prezzo di oneri sproporzionati. Ora il capoverso 2 prevede invece un elenco esaustivo di elementi legali a discolpa.
Il capoverso 2 del vigente articolo 120b non è ripreso: le forme di violazione dell’obbligo di comunicazione elencate sono di carattere puramente declamatorio e si deducono, senza doverle menzionare esplicitamente, dalla disposizione adottata in virtù dell’articolo 104 AP-LStr.
Cpv. 2
L’impresa di trasporto aereo si può discolpare, ossia può confutare la presunta violazione dell’obbligo di comunicazione, dimostrando che problemi tecnici, in particolare legati ai sistemi di trasmissione o al sistema API, hanno impedito la trasmissione dei dati oppure provando di aver adottato tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione. La discolpa basata su disfunzioni del sistema di trasmissione vale solamente se i problemi tecnici non sono imputabili all’impresa. L’onere della prova è dunque trasferito alla compagnia aerea. Tra le misure organizzative che vanno sempre adottate figurano le tre curae (in eligendo, instruendo et custodiendo; cfr. commento all’art. 122a cpv. 3 lett. e AP-LStr).
Il capoverso 4 del vigente articolo 120b, secondo cui nella determinazione della multa è tenuto conto di un accordo di cooperazione tra le autorità e l’impresa di trasporto aereo, è cancellato e non compare nel nuovo articolo 122b AP-LStr. La comunicazione di cui all’articolo 104 è più che altro un processo di natura tecnica. Rispetto all’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92, l’obbligo di comunicazione è meno soggetto a errori e in caso di problemi tecnici si applica il capoverso 3. Pertanto, contrariamente alle violazioni dell’obbligo di diligenza (cfr. art. 122a cpv. 3 AP-LStr), dove l’elemento umano ha un ruolo più importante, è esclusa un’eventuale convenzione in caso di addebito.
Art. 122c (nuovo) Disposizioni comuni per il sanzionamento delle imprese di
trasporto aereo
La procedura amministrativa può essere condotta direttamente contro l’impresa di trasporto aereo, che non deve farsi rappresentare da una persona fisica.
Cpv. 1
Solitamente l’obbligo di diligenza e di comunicazione è violato al momento dell’imbarco all’aeroporto estero. Il capoverso 1 sottolinea questa particolarità e garantisce il perseguimento delle violazioni dell’obbligo anche se avvenute all’estero.
Cpv. 2