Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/45: Revisione della LF sugli stranieri, concernente le sanzioni applicabili alle imprese di trasporto («carrier sanctions»), il sistema d'informazione sui dati relativi alle persone trasportate e il finanziamento di posti in carcerazione amministrativa · 30 pagine

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2.1.4 Capitolo 14: Protezione dei dati

Art. 104 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Cpv. 1

È aggiunta l’espressione «l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti» per specificare che la presente disposizione riguarda solamente i voli al di fuori dello spazio Schengen (cfr. commento all'art. 92 AP-LStr).

Modificando la nozione «immediatamente dopo il check-in» in «immediatamente dopo il decollo» si tiene conto del fatto che, in determinati casi, è tecnicamente possibile comunicare i dati solamente a decollo avvenuto e non subito dopo il checkin. Inoltre, la lista dei passeggeri è definitiva soltanto dopo l'imbarco: le persone che hanno già fatto il check-in, ma non partono, sono stralciate dalla lista un volta effettuato l'imbarco. È dunque sensato e logico trasmettere i dati solamente dopo il decollo.

L’avverbio «immediatamente» lascia volutamente una certa liberà d’interpretazione: nella pratica il calcolo della puntualità ammette un certo margine.

La precisazione dell'attuale articolo, secondo cui l'obbligo di comunicazione è disposto solamente «dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo», è stralciata, poiché di natura puramente dichiarativa. In applicazione dell’articolo 30 PA, sono sempre sentite almeno le imprese particolarmente toccate dall’obbligo (i cosiddetti destinatari speciali).

L'ultima frase del capoverso è cancellata. Le compagnie aeree trasmettono i dati API direttamente al sistema API utilizzando l'apposito indirizzo loro indicato nella disposizione dell’obbligo di comunicazione.

Cpv. 2

Il nuovo capoverso 2 riassume diversi elementi della disposizione che nel vecchio testo erano sparse in vari capoversi dell’articolo. L’UFM fissa gli aeroporti o gli Stati di partenza sottoposti all’obbligo di comunicazione, le categorie di dati da trasmettere e il formato con il quale le imprese di trasporto aereo li devono trasmettere. Contrariamente al vigente capoverso 4, la forma della trasmissione dei dati è definita nell’ambito di una procedura unilaterale e non consensuale.

Cpv. 3

L’obbligo di comunicazione riguarda anzitutto le generalità dei passeggeri. L’elenco del capoverso 3 si orienta al diritto vigente e riprende in particolare le categorie di dati della direttiva 2004/82/CE. La nuova formulazione del capoverso permette inoltre di richiedere all’impresa di trasporto aereo altri dati, importanti per i controlli al confine, se a lei noti. I dati personali, già sottoposti all’obbligo di comunicazione, sono indispensabili per un trattamento automatico e sono conservati invariati. Ora sono completati dalla data di scadenza del documento di viaggio utilizzato (lett. b.), che l’impresa di trasporto aereo può già visualizzare insieme ai dati personali del passeggero nella zona a lettura ottica del documento di viaggio. D’ora in poi sono inoltre richiesti: numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto e del titolo di soggiorno utilizzato, se l’impresa di trasporto aereo ne è a conoscenza (lett. c). L’integrazione tiene conto del fatto che sono già in corso dei progetti volti a sviluppare il formato utilizzato per lo scambio dei dati sui passeggeri nel traffico