Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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La Svizzera ha definito valori limite per il rumore ferroviario con l’ordinanza del 15 dicembre 198635 (1° aprile 1987) contro l’inquinamento fonico. Il risanamento fonico delle ferrovie è iniziato nel 2000 e, secondo la LRFF attualmente in vigore, va concluso entro il 2015. La LRFF è una legge speciale con lo scopo di disciplinare l’obiettivo del risanamento, la strategia per raggiungerlo e il finanziamento delle misure.

1.4.2 Prezzi di traccia in funzione della rumosorità come incentivo

In Europa sono immatricolati circa 500 000 vagoni merci perlopiù dotati di ceppi frenanti in ghisa. La Germania prevede che, entro il 2020, circa un terzo di questi veicoli (ca. 150 000) saranno sostituiti da nuovi carri con suole K. Ciò significa che in Europa vanno attrezzati con suole K o LL circa 350 000 vagoni.

Per incentivare la messa in conformità dei veicoli, la Commissione Europea ha posto l’accento sulla differenziazione dei prezzi di traccia in funzione delle caratteristiche di rumorosità (differentiated track access charges), sul limite massimo (tetto) delle emissioni per le tratte ferroviarie (emission ceiling for railway lines) e sulle iniziative spontanee (voluntary commitment). In uno studio ordinato dalla Commissione Europea si raccomanda di applicare prezzi di traccia in funzione della rumorosità per un periodo limitato a 6–12 anni.36 La base legale necessaria a queso scopo sarà creata nel quadro di una revisione della direttiva 2001/14/CE37, cosicché a partire dal 2013/14 potrà essere introdotta una regolamentazione armonizzata a livello europeo per l’istituzione della componente rumore nei prezzi di traccia.

Dall’entrata in vigore della LRFF, la Svizzera applica già un sistema dei prezzi di traccia in funzione della rumorosità grazie al bonus insonorizzazione (cfr. art. 5 cpv. 2 LRFF e art. 20a OARF). Dal 1° gennaio 2013 il bonus insonorizzazione sarà aumentato (cfr. n. 1.2.2.2).

Per contro, la Svizzera non adotterà un sistema bonus/malus, poiché ritiene gli oneri tecnici e amministrativi connessi sproporzionatamente elevati in considerazione della brevità del percorso attraverso la Svizzera. Rispetto al semplice sistema del bonus (insonorizzazione), il sistema bonus/malus non presenta un valore aggiunto perché non è sufficiente a garantire l’adeguamento tecnico dei vagoni merci.

35 RS 814.41

36 KCW, Steer Davies Gleave, TU Berlin; Analyses of preconditions for the implementation and harmonisation of noise-differentiated track access charges; Berlino/Londra 2009, pag.

64 e 67, all’attenzione della Commissione Europea, TREN/E2/287-2008.

37 Direttiva 2001/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2001 relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, GU L 75 del 15.3.2001, pag. 29; da ultimo modificata dalla direttiva 2007/58/CE, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 44.