Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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Neppure il trasferimento dei trasporti dalla strada alla ferrovia risulta compromesso con l’introduzione di valori limite d’emissione. A questo riguardo conta molto di più il fatto che, a partire dal 2019, con la galleria di base del San Gottardo e quella del Ceneri si disporrà di una ferrovia pianeggiante che consentirà ai treni merci di attraversare le Alpi più velocemente e con una sola locomotiva. Inoltre, se si aumenta la capacità delle tratte d’accesso alla NFTA per il trasporto di semirimorchi di 4 metri di altezza agli angoli, la qualità dell’asse nord-sud sarà ancora maggiore. Questi sono argomenti a favore della ferrovia e sono decisivi nella scelta del mezzo di trasporto da parte dell'industria utilizzatrice.

L’annuncio tempestivo dell’introduzione di valori limite d’emissione, in concomitanza con prezzi di traccia in funzione della rumorosità applicati da Paesi Bassi, Germania e Svizzera, garantisce non da ultimo la necessaria sicurezza nella pianificazione delle IF, degli altri operatori e dell'industria utilizzatrice. Già nei prossimi anni si registrerà un costante aumento del materiale rotabile a bassa rumorosità in circolazione sull’asse nord-sud. Perciò è probabile che, a partire dal 2020, non sarà più necessaria una disposizione speciale per i carri impiegati per i trasporti all’interno e attraverso la Svizzera. Se ciò non fosse il caso, la si può esigere facendo appello alla protezione della salute nonché all’obiettivo, sancito dall’accordo sui trasporti terrestri, di sviluppare una politica dei trasporti che sia rispettosa dell’ambiente.

La Svizzera ha comunicato le sue intenzioni al Comitato misto dell’accordo sui trasporti terrestri nel dicembre 2011. I rappresentanti dell’UE ne hanno preso atto, manifestando l’intenzione di commissionare uno studio sugli effetti dei valori limite d’emissione per il materiale rotabile in dotazione e invitando la Svizzera a partecipare ai lavori. Nel contempo, hanno però spiegato che l’UE non prevede un obbligo di adeguamento del vecchio materiale rotabile e che l’adozione di misure unilaterali come i valori limite vincolanti potrebbe essere considerata problematica nella prospettiva del mercato unico e delle disposizioni comunitarie in materia di interoperabilità.

Qualora i valori limite d’emissione tocchino anche l’importazione di materiale

rotabile, l’articolo III dell’Accordo generale del 30 ottobre 194718 sulle tariffe

doganali e sul commercio (GATT) non risulta violato, poiché si applica parimenti alle imprese proprietarie di vagoni svizzere ed estere. Tuttavia, nel caso si registrasse una limitazione delle importazioni di carri merci, questa è giustificabile come misura necessaria per proteggere la salute (art. XX lett. b GATT).

A prescindere dal GATT, l’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC)19 vieta le sovvenzioni che pregiudicano gli interessi di altri Stati Parte. Simili pregiudizi possono essere esclusi con riferimento a quanto precedentemente rilevato al capitolo 1.2.2.2 in merito all’accordo sui trasporti terrestri.

Secondo l’Accordo del 12 aprile 197920 sugli ostacoli tecnici agli scambi

(AOTS), i regolamenti devono essere elaborati in modo tale che, per raggiungere un obiettivo legittimo, non si creino più ostacoli del necessario al commercio. Un regolamento non può inoltre essere emanato o applicato con l'intento o l'effetto di frapporre inutili ostacoli al commercio internazionale. I valori limite d’emissione

18 RS 0.632.21

19 RS 0.632.20, Allegato 1A.13

20 RS 0.632.20, Allegato 1A.6