Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine
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vengono pertanto notificati parallelamente alla consultazione svolta in Svizzera in quanto prescrizioni tecniche. Eventuali prese di posizione sono da prendere in considerazione, ove possibile e opportuno, nel progetto di legge. La decisione della Commissione 2011/229/UE (STI Rumore)21 prevede valori limite per i carri rinnovati o ristrutturati, ma non un obbligo di adeguamento tecnico (cfr. n. 1.1.2.1 e 2). Con la regolamentazione svizzera si estende il campo d’applicazione dei VLI sancito dalla STI Rumore ai carri merci che finora non dovevano soddisfare questi requisiti. Con ciò, a partire dal 2020 la Svizzera adotta, quale requisito minimo per i carri merci, lo stato della tecnica in vigore dal 2006 in Europa. Vi è da presumere che così i requisiti sanciti dall’AOTS sono soddisfatti e la differenza rispetto al diritto comunitario si potrà giustificare facendo appello alla protezione della salute pubblica da emissioni foniche dannose lungo gli assi di transito del traffico merci.
L’adozione pianificata di nuovi regolamenti tecnici aventi effetti rilevanti sul commercio delle parti interessate deve essere pubblicata senza indugio (art. 2.9 AOTS). I valori limite d’emissione, in quanto norma tecnica, saranno pertanto notificati in Svizzera parallelamente alla consultazione. Il progetto di legge sarà adeguato ove possibile e opportuno in funzione dei pareri pervenuti.
Accanto agli accordi internazionali trova applicazione a titolo sussidiario la legge federale del 6 ottobre 199522 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; cfr. art 2 cpv. 2). Secondo detta legge, le nuove prescrizioni tecniche devono essere elaborate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio ed essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali (cfr. art. 3 lett. b e art. 4 cpv. 1 e 2 LOTC). Sono ammesse deroghe a questo principio solo qualora interessi preponderanti di ordine pubblico lo richiedano, se non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e sono conformi al principio di proporzionalità (art. 4 cpv. 3 LOTC). Con la prevista obbligatorietà dei valori limite d’emissione secondo la STI Rumore per i carri merci che, in base al diritto comunitario, finora non dovevano soddisfare questo requisito, dal 2020 si creerebbe una divergenza rispetto alla normativa UE. Come rilevato precedentemente, questa divergenza è ammissibile secondo l’articolo 4 capoverso 3 LOTC.
1.2.3 Promozione di tecnologie particolarmente silenziose
1.2.3.1 Contributi agli investimenti per la promozione di materiale rotabile particolarmente silenzioso
Nel trasporto di passeggeri in questi ultimi decenni si sono affermate nuove tecnologie che consentono una gestione a bassa rumorosità ed economicamente sostenibile del traffico ferroviario. Nel settore del trasporto merci, per contro, non si è ravvisata un’evoluzione paragonabile. I carrelli per vagoni merci, per esempio, si basano su una tecnologia sviluppata alla metà del secolo scorso (carrelli Y25). Questo tipo di carrello, oltre ad essere all’origine delle eccessive emissioni foniche, impedisce pure ulteriori sviluppi nel trasporto ferroviario di merci (velocità più elevate, maggiore resistenza all’usura, ecc.). Questa situazione è in contrasto con la volontà politica di trasferire il traffico merci transalpino dalla strada alla ferrovia e annulla i vantaggi
21 Cfr. nota 4.
22 RS 946.51