Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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1.2.2 Valori limite d’emissione per carri merci a partire dal 2020

1.2.2.1 Efficacia

Il rumore causato dal traffico ferroviario rappresenta un problema specialmente nelle ore notturne, quando circolano quasi solo treni merci ma nel contempo il bisogno di tranquillità è maggiore. Quando il programma di risanamento fonico in Svizzera sarà terminato, circa la metà dei carri merci impiegati per il trasporto ferroviario transalpino saranno ancora dotati di ceppi frenanti in ghisa, mentre nel traffico sull’asse est-ovest tale quota sarà leggermente inferiore. La causa principale delle emissioni ferroviarie eccessive sono pertanto i carri merci esteri muniti di ceppi frenanti in ghisa. L’introduzione di valori limite d’emissione viene ad affiancare il bonus insonorizzazione come sistema d’incentivazione economica. Con ciò si prende atto del fatto che il bonus insonorizzazione, da solo, finora non è servito da stimolo all’adeguamento dei carri merci di proprietà di imprese estere.

Grazie ai valori limite d’emissione da applicare ai carri merci, a partire dal 2020 il risanamento fonico consentirà di ottenere, rispetto al PE 2015, fino a 5 dB(A) di riduzione del carico fonico sull’asse nord-sud e un calo di 3−4 dB(A) sugli altri assi ferroviari principali. In aggiunta al risanamento fonico previsto finora, con questa misura si potranno preservare 40 000 persone dal superamento dei valori limite di immissione (VLI) e il grado di protezione sarà portato all’80 %, il che significa che l’obiettivo del risanamento fonico delle ferrovie (67 %) sarà nettamente superato. Il livello d’emissione di un treno merci in corsa, importante per le reazioni di risveglio, risulta addirittura ridotto di 10 dB(A), ossia dimezzato. Ciò presuppone tuttavia che i treni merci siano composti unicamente da carri a bassa rumorosità. Se, ad esempio, un quarto dei vagoni che formano il treno sono dotati di ceppi frenanti in ghisa, l’inquinamento fonico risulta ridotto solo di 5 anziché 10 dB(A). I valori limite d’emissione, pertanto, sono una misura efficace per ridurre il rumore. Inoltre, sono urgentemente necessari, quale fattore complementare, per raggiungere l’obiettivo del risanamento.

Nonostante le misure già adottate nel quadro del risanamento fonico, nel 2015 vi saranno ancora 80 000–90 000 persone esposte a emissioni foniche dannose. Pertanto, l’introduzione di valori limite d’emissione vincolanti per i carri merci a partire dal 2020 si giustifica per motivi di protezione della salute. Infatti, permette di raggiungere l’obiettivo sancito dalla legge e di contrastare un nuovo incremento delle immissioni foniche prodotto da ampliamenti dell’infrastruttura e dell’offerta.

1.2.2.2 Finanziamento e scadenza per l’adeguamento

Dal 2000, anno in cui è entrata in vigore la LRFF, la Svizzera rifonde un bonus insonorizzazione pari a 1 centesimo per asse-chilometro per i carri merci a bassa rumorosità. Anche i Paesi Bassi applicano, dall’inizio del 2008, prezzi di traccia in funzione della rumosorità prodotta. Tuttavia, gli incentivi economici non sono sufficienti poiché non vi è l’obbligo di adeguamento e le imprese proprietarie dei vagoni temono un aumento dei costi correnti se dotano i carri merci di suole in materiale composito. L'applicazione di prezzi di traccia in funzione dell’inquinamento fonico induce a un adeguamento tecnico del materiale rotabile solo se, a partire da una certa data, la legge vieta l’impiego di carri merci con ceppi frenanti in ghisa. Gli otto anni a disposizione per effettuare l’adeguamento sono