Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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Le pareti antirumore vicine ai binari impediscono l’uso di mezzi pesanti per i lavori di manutenzione e inoltre sono efficaci solo in concomitanza con carenature applicate ai veicoli. A livello internazionale un simile equipaggiamento dei carri merci è di difficile realizzazione.

Per ragioni tecniche, gli impianti antirumore non sono una misura idonea per combattere il rumore della ferrovia.

Ad oggi non è dimostrato che con pareti antirumore dotate di un elemento superiore speciale, in caso di altezza ridotta, o con una massicciata in materiale espanso si ottiene una schermatura supplementare.

Divieto di circolare la notte: di giorno le tracce disponibili non sono sufficienti per far fronte sia al trasporto di merci sia al trasporto di passeggeri. La priorità del trasporto di passeggeri imporrebbe una restrizione del trasporto di merci, il che contrasta con la domanda e con il mandato costituzionale relativo al trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia (cfr. art. 84 cpv. 2 Costituzione federale28, Cost.).

Divieto di circolare la domenica: durante i fine settimana in Svizzera nei grandi porti, nelle stazioni di smistamento e nei terminali per container il traffico si ferma; ecco perché il sabato e la domenica circolano pochi treni merci. Di conseguenza, il potenziale di riduzione del rumore è troppo limitato per giustificare restrizioni in tal senso.

Riduzione della velocità dei treni merci: i treni merci (categorie di treno A e D) circolano, in funzione della categoria di freno e del numero di assi, a una velocità massima di 80, 100 o 120 km/h e quindi sono molto meno veloci dei treni passeggeri (categorie di treno R e N) che in caso di segnalazione convenzionale esterna possono raggiungere una velocità di 160 km/h e sulle tratte con sistema di segnalazione in cabina di guida possono viaggiare fino a 250 km/h. Le differenze di velocità limitano sensibilmente la capacità della rete e pertanto sono da evitare sulla rete ferroviaria svizzera, già molto satura.

Si è altresì esaminata la possibilità di prevedere contributi ai costi di adeguamento

del materiale rotabile di proprietà di imprese estere, connessi all’introduzione di

valori limite d’emissione. Considerato il periodo transitorio fino al 2020, le imprese normalmente disporranno tuttavia di un numero sufficiente di nuovi vagoni silenziosi conformi ai requisiti della STI Rumore29. Inoltre, il bonus insonorizzazione applicato dalla Svizzera di per sé basta per consentire ai proprietari esteri di finanziare la ristrutturazione dei veicoli in dotazione. A prescindere da questo, in futuro l’adeguamento dei rotabili sarà facilitato anche dai prezzi di traccia in funzione della rumorosità applicati all’estero.

28 RS 101

29 Cfr. nota 4