Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine
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1.4 Confronto giuridico e rapporto con il diritto internazionale ed europeo
1.4.1 Aspetti generali
La riduzione del carico fonico generato dalla ferrovia richiede principalmente misure a livello nazionale. Sono parimenti importanti lo scambio di esperienze, la cooperazione e l’armonizzazione su scala internazionale. Da molti anni numerosi Stati europei, organizzazioni internazionali e il settore ferroviario operano congiuntamente per contrastare le emissioni foniche causate dai convogli.30
L’Unione Internazionale delle Ferrovie (UIC) chiede innanzitutto la definizione di valori limite d’emissione per i nuovi carri merci. Questo è già stato attuato con la STI Rumore31. Inoltre propone incentivi diretti per l’adozione di suole in materiale composito sull’esempio svizzero e, infine, ritiene sensato l’impiego di pareti antirumore e di finestre insonorizzate. Fra le proposte dell’UIC, le misure d’intervento sulla strada rotabile, come la molatura acustica delle rotaie o l’applicazione di ammortizzatori, figurano solo al quarto posto per ordine di priorità.
Nell’UE le prescrizioni in materia di emissioni foniche sono emanate a livello europeo. Le emissioni generate dal traffico ferroviario convenzionale rientrano nel campo d’applicazione della decisione 2011/229/UE32 (STI Rumore), emanata in base all’articolo 5 della direttiva 2008/57/CE33. In Svizzera la STI Rumore è riconosciuta come normativa tecnica ed è determinante, tra l’altro, per la messa in circolazione del nuovo materiale rotabile. Il valore limite d’emissione per nuovi vagoni merci è fissato, in funzione del numero di assi, a 82-85 dB(A). Per i carri merci rimodernati la STI Rumore definisce un valore limite di 84-87 dB(A). Nella STI Rumore non sono menzionati per contro i carri merci di costruzione meno recente, né l’UE prevede un obbligo di adeguamento tecnico al fine di contenerne le emissioni foniche.
Nell’UE le leggi in materia di immissioni foniche sottostanno al principio della sussidiarietà e pertanto vengono elaborate a livello nazionale. In base all’articolo 7 capoverso 1 e all’articolo 8 capoverso 1 della direttiva 2002/49/CE34 agli Stati membri è stato imposto l’obbligo di elaborare innanzitutto mappe acustiche entro la metà del 2007 e di mettere a punto, sulla base di queste, dei piani d’azione entro la metà del 2008. In questo modo l’UE intende ottenere un quadro dell’inquinamento fonico e del modo di procedere degli Stati membri nel gestire l’abbattimento del rumore. L’obiettivo della direttiva è di sviluppare una strategia a lungo termine per la riduzione del carico fonico attraverso misure alla fonte.
30 Cfr. UIC, Sachstandsbericht Bahnlärm in Europa 2010, Liste der wichtigsten 12 Projekte von 1992 - 2009. [n.d.t.: non disponibile in italiano.]
31 Cfr. nota 4.
32 Cfr. nota 4.
33 Direttiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (nuova versione), GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1; da ultimo modificata dalla direttiva 2011/18/UE, GU L 57 del 2.3.2011, pag. 21.
34 Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12; da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008, GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1.