Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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carri rinnovati o ristrutturati. Questi si discostano leggermente dal valore di risanamento vigente in Svizzera, ma tengono conto anche del numero medio di assi per lunghezza unitaria:39

- LpAeq, Tp = 84 dB(A) per < 0.15 m-1di assi per lunghezza unitaria

- LpAeq, Tp = 85 dB(A) per > 0.15 m-1di assi per lunghezza unitaria

- LpAeq, Tp = 87 dB(A) per > 0.275 m-1di assi per lunghezza unitaria

I carri merci che sono già stati dotati di suole K nel quadro del risanamento del materiale rotabile svizzero, risultano nettamente al di sotto di questi limiti d’emissione, come dimostrato da misurazioni di controllo commissionate dall’UFT.40 Pertanto non sono toccati dai nuovi valori d’emissione, analogamente a tutti i veicoli immatricolati dopo l’entrata in vigore della STI Rumore41 nel 2006. Con ciò l’interoperabilità sancita dalla direttiva 2008/57/CE42 è garantita. Tuttavia, contrariamente all’attuale diritto UE, in Svizzera di fatto i ceppi frenanti in ghisa sono vietati.

Sono ammesse deroghe all’obbligatorietà dei valori limite d’emmissione da applicare ai carri merci che circolano sulla rete a scartamento normale, segnatamente per i veicoli speciali e i veicoli storici. Questi coprono solo distanze brevi e la loro ristrutturazione non consentirebbe di ottenere una riduzione percettibile del rumore, per cui l’onere sarebbe sproporzionato.

Art. 5 cpv. 1, primo periodo, e cpv. 3

Il prolungamento del termine di risanamento per carri merci secondo l’articolo 3 capoverso 1 richiede una modifica del capoverso 3. In base a questo articolo, l’adeguamento di veicoli che saranno ritirati dalla circolazione prima della fine del 2019 non è sovvenzionato.

Art. 7a Misure complementari (nuovo)

L’articolo 7a dà all’UFT la facoltà di rimediare ai casi in cui i risultati del risanamento fonico attuato sono in tutta evidenza inaccettabili. Così è possibile, per esempio, prolungare delle pareti antirumore o colmare gli spazi vuoti tra due pareti. Il Consiglio federale provvederà ad emanare le necessarie disposizioni d’esecuzione. Per il risanamento complementare con provvedimenti edili è fissata una scadenza fino al 2025 (cfr. art. 3 cpv. 3).

Art. 8, primo periodo

L’articolo 8 finora in vigore viene completato con le nuove misure riguardanti la strada rotabile che sono integrate nel programma di risanamento.

Art. 10a cpv. 1 e 2 Incentivi agli investimenti (nuovo)

La Confederazione promuove mediante aiuti finanziari la messa in circolazione di carri merci particolarmente silenziosi destinandovi complessivamente fino a 30 milioni di franchi. Questo permette, a fronte di un tasso massimo di contribuzione del 50 %, di finanziare la differenza di costo per circa 400 vagoni merci nonché

39 Cfr. nota 2, pag. 5, n. 4.2.1.1, tabella 1.

40 UFT, Monitoraggio del rumore ferroviario, rapporto annuale 2010, n. 4.4.

41 Cfr. nota 4.

42 Cfr. nota 33.