Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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1.6 Evasione di interventi parlamentari

Con l’introduzione di valori limite d’emissione per i carri merci è considerata evasa la mozione Abate (05.3561) che chiedeva al Consiglio federale di intraprendere quanto necessario affinché i vagoni merci esteri in transito attraverso la Svizzera fossero sottoposti a risanamento fonico (cfr. n. 1.2.2–1.2.4). È parimenti evasa la mozione Bieri (09.3154), dato che nel presente progetto si riconosce la necessità di misure antirumore supplementari e si propongono interventi complementari (cfr.

n. 1.1.4 e 1.2). Il Consiglio federale chiede pertanto di togliere di ruolo questi interventi parlamentari.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto

All’articolo 1 si precisa che la LRFF, oltre alle misure di risanamento (cpv. 1), d’ora innanzi disciplina anche l’incentivazione di tecnologie ferroviarie a bassa rumorosità (cpv. 2).

Il programma di risanamento è completato con misure sulla strada rotabile (cpv. 1 lett. b). Queste comprendono la molatura acustica delle rotaie e l’impiego di ammortizzatori, che servono a contrastare il rumore secondo il principio dell'intervento alla fonte. Onde evitare confusioni con l’espressione «misure sulla strada rotabile», il termine «provvedimenti edili» impiegato in passato per indicare le opere di schermatura dal rumore è sostituito in tutta la legge dalla nozione di «provvedimenti sulla via di propagazione del rumore» (cfr. art. 3 cpv. 2, art. 7 cpv. 1, art. 7a e art. 8).

Art. 2 cpv. 2

Il termine «provvedimenti edili» viene sostituito conformemente alla modifica dell’articolo 1.

Art. 3 Termini

Mentre il risanamento dei carri merci delle FFS è concluso, quello dei vagoni merci di proprietà di privati ha accumulato ritardo per diverse ragioni (cfr. n. 1.1.2.1). Il termine ordinatorio per la conclusione del risanamento del materiale rotabile viene pertanto prolungato alla fine del 2015.

Per le misure antirumore secondo l’articolo 7a, che completano il risanamento fonico in corso fino al 2015, la scadenza è fissata a fine 2025.

Art. 4 cpv. 3 (nuovo)

Per i carri merci di proprietà di imprese svizzere il diritto vigente sancisce tra l'altro l’obbligo di risanarli in modo che risultino al di sotto del valore di risanamento LpAeq, Tp = 86 dB(A) secondo l’allegato 1 ORFF.

Il nuovo articolo 4 capoverso 3 LRFF conferisce al Consiglio federale la facoltà di definire, nelle disposizioni d’esecuzione, i valori limite d’emissione per l’insieme dei carri merci in circolazione sulla rete svizzera a scartamento normale. Il valore dei limiti d’emissione sonora corrisponderà sostanzialmente al valore di risanamento applicato in Svizzera per i carri merci. Tuttavia, per evitare differenze rispetto al diritto UE si adottano i valori limite d’emissione definiti nella STI Rumore per i