Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/50: Revisione della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie · 33 pagine

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Nelle zone più colpite questo tipo di misura è già stata realizzata là dove offre una schermatura efficace, il rapporto costi-benefici risulta sufficiente e non vi si oppongono interessi preponderanti in materia di tutela dei siti o del paesaggio. La costruzione di ulteriori pareti antirumore che soddisfino queste condizioni sarà possibile solo a titolo eccezionale e in misura limitata. Pertanto non consente di prevenire il problema del nuovo aumento delle emissioni foniche su tutta la rete.

Infine, anche gli interventi sulle rotaie, come la loro molatura acustica o l’applicazione di ammortizzatori, non bastano, da soli, a risolvere il problema. A parte l'inconveniente di causare costi d’investimento e di manutenzione, hanno un’efficacia localmente limitata e non estesa su tutta la rete come nel caso di interventi sul materiale rotabile.

1.2.2.4 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’accordo del 21 giugno 199917 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (accordo sui trasporti terrestri) liberalizza l’accesso delle parti contraenti ai rispettivi mercati del trasporto stradale e ferroviario di merci e passeggeri e fissa le modalità di una politica coordinata dei trasporti. Le misure definite dall’accordo sui trasporti terrestri devono essere attuate progressivamente e, se possibile, in maniera coordinata e senza discriminazioni (cfr. art. 1, 31 cpv. 3, 32 e 52 dell’accordo sui trasporti terrestri). Queste condizioni quadro non risultano violate con l’introduzione di valori limite d’emissione, tanto più che le imprese proprietarie estere hanno la possibilità di finanziare i costi di adeguamento dei loro veicoli mediante il bonus insonorizzazione applicato in Svizzera nonché grazie al sistema dei prezzi di traccia in funzione della rumorosità applicato da altri Stati (cfr. n. 1.2.2.2).

Eventuali vantaggi concorrenziali a favore delle imprese ferroviarie (IF) svizzere rispetto a quelle dell’UE si possono escludere per diverse ragioni. FFS Cargo SA dispone di soli 6200 carri merci sottoposti a risanamento fonico, che impiega peraltro unicamente per trasporti all’interno della Svizzera. Nel traffico merci transalpino, la sua affiliata FFS Cargo International SA concentra la propria attività sulla trazione di treni completi e treni shuttle, mettendo a disposizione locomotiva e personale viaggiante, mentre i carri merci sono di proprietà dei clienti o della società di noleggio. Pertanto FFS Cargo International SA è in posizione paritaria rispetto ai suoi concorrenti esteri. Anche l’adeguamento sovvenzionato dei circa 3300 carri merci di proprietà delle circa 30 imprese elvetiche esclude eventuali distorsioni della concorrenza, considerate le dimensioni delle IF e delle società di noleggio di vagoni estere. BLS Cargo SA, la seconda impresa di trazione per volume di traffico sull’asse nordsud, possiede solo pochi vagoni merci propri sottoposti al risanamento fonico. A ciò va aggiunto che in Europa, entro il 2020, approssimativamente 200 000 carri merci dovranno essere sostituiti, per raggiunti limiti di età, da vagoni silenziosi. Se in più si considerano i vagoni merci che vanno ancora sottoposti all’adeguamento tecnico, il numero dei carri merci a bassa rumorosità in Europa è talmente elevato che una discriminazione può essere del tutto esclusa.

17 RS 0.740.72