Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 145 cpv. 3
3 Chiunque delega a un terzo l’esecuzione di un compito risponde del danno causato da costui, sempreché non provi di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze in materia di scelta, di istruzione e di sorveglianza. È fatto salvo l’articolo 31 capoverso 5.
L’ASB, CS, Pictet, SGK e UBS invocano il mantenimento della riserva di cui all’articolo 73 capoverso 2 LICol.
Art. 148 cpv. 1 lett. d, f frase introduttiva, nonché g frase introduttiva
1 È punito con una pena detentiva sino a 3 anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
d. distribuisce senza autorizzazione o senza approvazione investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri;
f. nel conto annuale, nel rapporto annuale, nel rapporto semestrale, nel prospetto e nelle informazioni essenziali per gli investitori o nel prospetto semplificato o in altre informazioni:
g. trattandosi del conto annuale, del rapporto annuale, del rapporto semestrale, del prospetto, delle informazioni essenziali per gli investitori e del prospetto semplificato:
L’AIMA ritiene eccessivo indicare una pena detentiva o pecuniaria senza fornire criteri quantitativi. Pictet propone di estendere il segreto professionale ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. L’UBS è favorevole al mantenimento della normativa vigente.
Art. 149 cpv. 1 lett. c ed e frase introduttiva
1 È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
c. distribuisce un portafoglio collettivo interno;
e. distribuisce a investitori non qualificati un prodotto strutturato senza che:
L’UBS auspica il mantenimento della formulazione attuale.
Titolo prima dell’art. 158a
Titolo ottavo: Disposizioni finali della modifica del …
Art. 158a Disposizioni transitorie per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri
1 Entro due anni a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi, le SICAV e le società in accomandita devono sottoporre per approvazione alla FINMA il testo adattato dei contratti del fondo, dei regolamenti di investimento e dei contratti di società.
2 Le direzioni dei fondi e le SICAV che hanno delegato decisioni di investimenti collettivi di capitale svizzeri all’estero senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo sono tenute a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
3 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.