Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 30Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 139 cpv. 2 (nuovo)
2 La FINMA può obbligare i titolari dell’autorizzazione a fornirle le informazioni necessarie all’adempimento del suo compito.
L’UBS chiede lo stralcio senza sostituzione di tale disposizione.
Art. 141 Assistenza amministrativa
Conformemente all’articolo 42 capoversi 2–4 della legge federale del 22 giugno 20078 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può trasmettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni e documenti non accessibili al pubblico riguardanti titolari dell’autorizzazione svizzeri, a condizione che tali autorità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell’attività dei titolari dell’autorizzazione.
Per la SFA è fondamentale che la FINMA concluda accordi con le autorità di vigilanza estere, tenendo conto della protezione dei dati e della sfera privata degli investitori. Pictet è del parere che il riferimento al territorio delle autorità di vigilanza non rispetti le prescrizioni dell’ESMA, che non riconosce un territorio. Inoltre, il riferimento all’articolo 42 LFINMA circoscriverebbe tra l’altro l’assistenza amministrativa ai soli istituti esteri. L’UBS ritiene questa disposizione superflua e chiede che venga stralciata senza sostituzione.
Art. 143 Verifiche transfrontaliere
1 Conformemente all’articolo 43 capoversi 2 e 4 della legge federale del 22 giugno 20079 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, la FINMA può permettere alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di effettuare verifiche dirette presso titolari dell’autorizzazione svizzeri, a condizione che tali autorità siano responsabili nel loro territorio della sorveglianza dell’attività dei titolari dell’autorizzazione.
2 Se, nell’ambito di verifiche eseguite direttamente in Svizzera, un’autorità di vigilanza estera intende prendere visione di informazioni che concernono direttamente o indirettamente singoli investitori, la FINMA raccoglie essa stessa le informazioni e le trasmette alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari richiedenti. La procedura è disciplinata dalla legge federale del 20 dicembre 196810 sulla procedura amministrativa
In merito a questo articolo la SFA ribadisce la fondamentale importanza della protezione dei dati e della sfera personale degli investitori. Pictet ripete al riguardo il parere espresso in merito all’articolo 141.
Art. 144, rubrica, e cpv. 1
Rilevamento e notifica dei dati
1 Per garantire la trasparenza del mercato degli investimenti collettivi di capitale o esercitare la sua attività di vigilanza, la FINMA è autorizzata a rilevare dati relativi all’attività commerciale dei titolari dell’autorizzazione e all’evoluzione degli investimenti collettivi di capitale da essi amministrati o rappresentati. Essa può incaricare terzi del rilevamento di questi dati oppure obbligare i titolari dell’autorizzazione a notificarglieli.