Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
ambiti, non sarebbe chiaro e propone la formulazione «gerente patrimoniale autorizzato dalla FINMA».
L’AIMA è favorevole alla regolamentazione progettata, ma propone di elencare le SICAV come «SICAV con gestione esterna» e «SICAV autogestite», di esonerare i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale dall’obbligo di autorizzazione per piccoli investimenti collettivi di capitale e di aggiungere i gerenti nell’elenco.
Secondo la Camera fiduciaria la lacuna creata con la riforma strutturale della previdenza professionale (art. 48f cpv. 2 e 3 OPP2) dovrebbe essere colmata indicando in una nuova lettera i del capoverso 2 i gerenti patrimoniali di istituzioni e istituti ausiliari della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento.
Capoverso 3
Per i Cantoni ZH e BS dovrebbe essere precisato il concetto di «altra vigilanza statale»;
un’esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione non dovrebbe essere possibile nel settore previdenziale solo a seguito di una vigilanza ai sensi dell’OPP (cfr. art. 48f OPP2). Il PS vorrebbe prevedere una vigilanza statale «almeno equivalente».
Come alternativa a un’esenzione generale dall’obbligo di autorizzazione (cfr. art. 2 AP-LICol), l’ASG chiede di ancorare almeno l’attuazione del «regime light» secondo l’AIFMD in un nuovo capoverso 4 e di rimandare la regolamentazione dei dettagli all’ordinanza approvata dal Consiglio federale. In questo modo i gerenti patrimoniali che gestiscono investimenti collettivi di capitale e che non sono domiciliati né in Svizzera né in uno Stato membro
dell’AELS e le cui quote non sono distribuite né in Svizzera né nell’AELS, potrebbero essere esonerati dall’obbligo di autorizzazione e potrebbero essere registrati presso la FINMA.
Capoverso 4
La SVUE propone di limitare la revisione della LICol a un’estensione dell’assoggettamento opzionale secondo l’articolo 13 capoverso 4 LICol, fermo restando che secondo l’articolo 13 capoverso 4 lettera b LICol dovrebbe essere determinante la legislazione estera «nel luogo dell’incorporazione o della distribuzione» e l’articolo 13 capoverso 4 lettera c dovrebbe essere abrogato. Questo sistema avrebbe dato risultati positivi e quindi dovrebbe essere esteso.
La SFA vorrebbe introdurre (in un nuovo capoverso 3) una competenza del Consiglio federale e assoggettare alla LICol altre categorie di gerenti patrimoniali, in particolare se questi necessitano di un’autorizzazione per svolgere determinate attività secondo un’altra legge federale. In questo modo si dovrebbe impedire che i gerenti patrimoniali di istituti previdenziali debbano creare un investimento collettivo di capitale per poter continuare ad operare per una cassa pensioni svizzera. Di converso, la SFA propone di demandare la competenza al Consiglio federale (nel vigente capoverso 4, nuova lettera b) la facoltà di esonerare
dall’obbligo di autorizzazione i gerenti patrimoniali, che lavorano solo con investitori qualificati, purché gli standard internazionali non lo prevedano.