Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Il Cantone TI ritiene sufficiente l’obbligo di registrazione per piccoli fondi alternativi che non rappresentano rischi sistemici nella misura in cui la regolamentazione delle eccezioni sia effettuata a livello legislativo. Per l’UDC non è obbligatorio regolamentare la distribuzione di fondi esteri unicamente ed effettivamente per gli investitori qualificati.
L’USAM propone di verificare se i gerenti patrimoniali in Svizzera di fondi non UE che non sono distribuiti né in Svizzera né nell’AELS, non dovrebbero in generale essere esclusi dalla regolamentazione. L’ASG aderisce a questa proposta. L’ASA chiede di aggiungere
all’articolo 2 capoverso 1 lettera b una deroga al campo di applicazione per i gerenti patrimoniali dell’OICVM. La SFA raccomanda di prevedere possibilità di esenzione dall’obbligo di autorizzazione per determinati casi e di introdurre una competenza del Consiglio federale per l’assoggettamento di altre categorie di gerenti patrimoniali che necessitano di autorizzazione. Oltre a una regolamentazione delle eccezioni per i piccoli gerenti patrimoniali, la Camera fiduciaria chiede una deroga esplicita per la sola attività di consulenza sugli investimenti e per i gerenti patrimoniali di istituti di previdenza. Dal canto suo, il Centre Patronal propone di escludere dalla vigilanza solo i fondi immobiliari operativi in Svizzera.
In considerazione delle particolari esigenze di diritto federale e cantonale poste agli istituti di diritto pubblico, l’AVS chiede una regolamentazione speciale per gli investimenti collettivi di capitale basati su fondi di compensazione che sono assoggettati alla LICol. Per Caceis l’assoggettamento di tutti i gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale dovrebbe essere il primo passo verso la vigilanza di tutti i gerenti patrimoniali. Carnegie chiede che venga eliminato il concetto «non qualificati» nell’articolo 2 capoverso 1 lettera c, poiché il progetto conterrebbe anche disposizioni per gli investitori qualificati e propone di regolamentare i prodotti strutturati (secondo l’art. 5 LICol) in una nuova lettera d. Il CS, SGK e UBS chiedono, infine, di limitare il campo di applicazione solo alla distribuzione «in Svizzera» in modo da impedire conflitti tra il diritto svizzero e quello estero.
Art. 3 Distribuzione
È considerata distribuzione ai sensi della presente legge ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale. Non è considerata distribuzione, in particolare, la pubblicazione da parte di intermediari finanziari sottoposti a vigilanza di prezzi, corsi e valori d’inventario.
Solo 24 partecipanti alla consultazione criticano il nuovo concetto di distribuzione previsto dal disegno di legge (Cantoni TI e LU, ASB e RBA, AFBS, SVUE, SFA, Camera fiduciaria,
ASPS, ASG, AIMA, ARIF, Caceis, Clariden, CS, Findling Grey, Homburger, Lenz & Staehelin, PolyReg, Rothschild, SECA, SGK, SVIG e UBS). Il concetto di distribuzione sarebbe troppo vasto, troppo poco differenziato o poco chiaro. Esso rappresenterebbe un’estensione inutile dell’intera attività di distribuzione e un cambio di paradigma. Si propone ripetutamente di precisare la definizione del nuovo concetto con l’espressione «offerta non richiesta» («unaufgefordertes Angebot», «offre non sollicitée») (ASB, SFA, AIMA, Caceis, CS, Pictet).
Secondo il Cantone TI il concetto di distribuzione dovrebbe essere circoscritto a coloro che collocano fondi sulla base di un contratto con il fondo stesso oppure che distribuiscono fondi di cui sono essi stessi gestori, mentre colui che si limita a collocare fondi nel portafoglio dei propri clienti usufruendo dei servizi del distributore LICol dovrebbe beneficiare di una forma di controllo agevolato, ovvero il regime di registrazione.
La SVUE teme che la modifica del concetto di «distribuzione» possa essere svantaggiosa per l’offerente svizzero, che non potrebbe più fornire informazioni su richiesta dei clienti, rispetto a quello estero. Il nuovo concetto non apporterebbe una maggiore certezza del diritto.