Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 41 cpv. 2
2 Gli azionisti imprenditori decidono lo scioglimento della SICAV e dei suoi segmenti patrimoniali secondo l’articolo 96 capoversi 2 e 3.
Nessuna osservazione.
Art. 44a (nuovo) Banca depositaria
1 La SICAV dispone di una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
2 In casi motivati la FINMA può autorizzare eccezioni a questo obbligo, sempreché:
a. la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
b. b. uno o più istituti, che sottostanno a una vigilanza equivalente, effettuino le transazioni connesse all’esecuzione e siano specializzati in simili transazioni («prime broker»);
c. sia garantito che i prime broker o le preposte autorità di vigilanza estere dei prime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
Il CS e la SGK esigono l’abrogazione senza sostituzione del capoverso 2 poiché l’articolo 10 capoverso 5 consente tutte le eccezioni purché la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati. Secondo la SECA la necessità di una banca depositaria viene meno a condizione che la SICAV sia accessibile esclusivamente a investitori qualificati ed effettui prevalentemente investimenti in capitale di rischio. In linea di massima l’UBS ritiene opportuno il capoverso 2, ma nell’ambito di questa novità chiede un riesame dell’articolo 71 capoverso 5. Per quanto riguarda i fondi diversi da quelli menzionati al capoverso 2 (SICAV per investitori qualificati) resta ancora da chiarire se la necessità di una banca depositaria in Svizzera permane nonostante i compiti essenziali siano trasferiti a un prime broker.
La Camera fiduciaria suggerisce un nuovo capoverso 3 che prevede l’introduzione di un divieto, nel senso che le decisioni di investimento applicabili agli investimenti collettivi di capitale, che devono essere distribuiti in modo agevolato nell’UE in virtù di un accordo, non possono essere delegate né alla banca depositaria, né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli della direzione del fondo o degli investitori.
Art. 51 cpv. 4
4 Il consiglio di amministrazione allestisce il prospetto, nonché le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato.
Nessuna osservazione.
Art. 64 cpv. 1 e 2 lett. c
1 La direzione del fondo e la SICAV designano come periti incaricati delle stime almeno due persone fisiche. La designazione necessita dell’approvazione della FINMA.
2 L’approvazione è concessa se i periti incaricati delle stime:
c. abrogata
La SFA, Coptis, CS, Pictet, SGK, UBS e USPI chiedono di mantenere la regolamentazione