Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

Secondo il CS e la SGK la notifica dovrebbe avvenire «immediatamente» e non «previamente».

Art. 19 cpv. 1

1 Chi distribuisce quote di un fondo d’investimento collettivo necessita di un’autorizzazione della FINMA.

Carnegie approva la parità di trattamento di tutti i distributori.

L'ASB, SFA, Lenz & Staehelin, Pictet e SECA postulano di esonerare dall’obbligo di autorizzazione le quote distribuite esclusivamente a investitori qualificati. Il CS propone inoltre un’eccezione nella messa a disposizione di informazioni nel quadro di sistemi di partecipazione degli impiegati. Secondo la SVIG con l’inclusione del concetto di distribuzione, in particolare anche nell’articolo 19 AP-LICol, è dato un vero e proprio cambiamento di paradigma invece della completa regolamentazione della distribuzione. La distribuzione ha un effetto soltanto molto limitato su altri territori, ragion per cui non vi è motivo di ampliarne la regolamentazione soltanto per adeguarla al diritto europeo. L’UBS chiede il mantenimento della regolamentazione in vigore.

La SFA suggerisce di esonerare dall’obbligo di autorizzazione soltanto la distribuzione a investitori qualificati. La SFA propone inoltre di autorizzare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono distribuiti a investitori qualificati soltanto a condizione che l’intermediario finanziario sia autorizzato o sottoposto a vigilanza in Svizzera o nello Stato di sede e designi un rappresentante in Svizzera ai sensi dell’articolo 120 capoverso 2 LI-Col.

Art. 20 cpv. 1 lett. a e c, nonché cpv. 3 (nuovo)

1 I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari adempiono in particolare i seguenti obblighi:

a. concerne soltanto il testo francese

c. obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono, detengono e distribuiscono.

3 Per la gestione complessiva dei loro affari i titolari dell’autorizzazione adottano tutte le misure necessarie per l’adempimento di questi obblighi.

L'ASB suggerisce di introdurre nel capoverso 1 lettera c una riserva per la protezione del segreto d’affari.

Secondo l’AIMA gli investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati in Svizzera dovrebbero avere il diritto al mantenimento del segreto sulla politica dell’impresa. La FINMA è dell’avviso che gli investitori debbano essere informati in modo diretto e completo sui costi e sulle tasse loro addebitati direttamente e indirettamente come pure sul loro impiego e propone

un’aggiunta in tal senso nel capoverso 1 lettera c. Il CS e la SGK chiedono lo stralcio

dell’obbligo di informazione per investimenti collettivi di capitale depositati e distribuiti. Lenz & Staehelin raccomandano per la versione francese l’inclusione del concetto «gérer». L'UBS respinge un ampliamento degli obblighi.

La Camera fiduciaria chiede di stralciare il capoverso 3, dato che le regole di comportamento di organizzazioni settoriali riconosciute dalla FINMA non esistono per tutti i settori d’attività.