Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

dovrebbe essere responsabile la FINMA, ma il Consiglio federale. La SECA auspica inoltre che le autorizzazioni speciali siano indicate esplicitamente per gerenti patrimoniali che gestiscono esclusivamente investimenti collettivi per investitori qualificati, e che la regolamentazione dell’UE, degli altri Paesi dell’OCSE e le giurisdizioni da queste riconosciute siano considerate equivalenti. L’UBS richiede lo stralcio del capoverso 2, dato che il tema della delega è già stato disciplinato nell’articolo 18b. La VQF propone, in luogo del concetto «protezione degli investitori», di utilizzare quello di «diritti degli investitori».

L'ASB, SFA, AIMA, Caceis, Lenz & Staehelin e Pictet propongono di stabilire esplicitamente in un nuovo capoverso 3 che è necessaria una vigilanza su base consolidata soltanto se richiesto dagli standard internazionali. L’ASA chiede di includere la sua proposta di formulazione dell’articolo 14 capoverso 1ter in un nuovo capoverso 3.

Art. 18a (nuovo) Compiti

1 Il gerente patrimoniale fornisce almeno le seguenti prestazioni per uno o più investimenti collettivi di capitale:

a. gestione del portafoglio; e

b. gestione dei rischi.

2 Può inoltre fornire le seguenti prestazioni di servizi:

a. attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, sempreché tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esista un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni;

b. gestione patrimoniale di singoli portafogli;

c. consulenza in investimenti.

3 In casi motivati la FINMA può autorizzare attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri, anche se non esiste alcun accordo ai sensi del capoverso 2 lettera a.

Capoverso 1

L’OAD critica il termine di «gerente» utilizzato nel capoverso 1, per cui l’abituale «gestore patrimoniale» non soddisfa le condizioni poste e richiede un adeguamento della terminologia all’AIFMD. Pictet suggerisce l’aggiunta «se necessario» dato che un accumularsi di prestazioni di servizio è necessaria soltanto per Schweiz AIFM che gestiscono fondi alternativi domiciliati nell’UE.

L’ASA ritiene che l’espressione «gestione dei rischi» non sia sufficientemente univoca. Suggerisce inoltre di rinunciare a un ampliamento del catalogo delle prestazioni di servizio.

L'UBS ritiene che la gestione dei rischi sia un compito della direzione del fondo soltanto limitatamente delegabile, per cui l’impiego dell’espressione in questa situazione non è chiaro ed è contraddittorio.

Capoverso 2

Il PS e l’ASG richiedono lo stralcio del capoverso 2. L'ASG ritiene che la limitazione delle altre attività del gerente patrimoniale sia un intervento molto incisivo nella libertà economica. Il BCG si esprime a favore di uno stralcio del capoverso 2 lettera a, dato che la formulazione «tutte le autorità estere di vigilanza» è troppo ampia e potrebbe comportare insicurezze.

L'AFBS suggerisce di elencare chiaramente le prestazioni di servizio autorizzate, dato che non sussiste alcun motivo di estendere le prestazioni di servizio dei gerenti patrimoniali all’amministrazione di diversi portafogli o all’attività di consulenza nel campo degli investimenti di cui al capoverso 2. La SFA, Caceis e Pictet raccomandano per contro di aggiungere il marketing alle prestazioni complementari e CS, Lenz & Staehelin e SGK la distribuzione e le attività amministrative. Secondo il CS, SGK e UBS l’elenco delle prestazioni di servizio au-