Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 77 Disposizioni comuni
1 Ogni pubblicità deve rinviare al prospetto e alle informazioni essenziali per gli investitori o al prospetto semplificato e deve indicare dove possono essere ottenuti.
2 Il prospetto, le informazioni essenziali per gli investitori o il prospetto semplificato e ogni loro modifica devono essere presentati senza indugio alla FINMA.
L’ASA sostiene la modifica. Il CS e la SGK considerano necessario un adeguamento alla nuova espressione di distributore (cpv. 1) e limitano l’obbligo del rinvio sugli investitori ordinari.
Art. 84 cpv. 2
2 Se gli investitori fanno valere un interesse a indicazioni dettagliate su singole operazioni della direzione del fondo o della SICAV, come l’esercizio dei diritti societari o di creditore, o sulla gestione dei rischi, queste ultime forniscono loro in ogni momento le informazioni richieste.
L’ASA e l’AXA invitano a sostituire nella versione tedesca il termine «Riskmanagement» con «Risikoprofil», mentre il CS e la SGK suggeriscono l’impiego della terminologia dell’AIFMD («Risikomanagement» anziché «Riskmanagement»).
Art. 95 cpv. 1 e 2
1 A prescindere dalla forma giuridica, sono ammesse le seguenti ristrutturazioni:
a. l’unione tramite trasferimento dei valori patrimoniali e degli impegni;
b. il trasferimento patrimoniale ai sensi degli articoli 69–77 della legge del 3 ottobre 20037 sulla fusione.
2 Un trasferimento patrimoniale può essere iscritto nel registro di commercio soltanto successivamente alla sua approvazione (art. 15) da parte della FINMA.
La SFA propone di inserire la scissione al capoverso 1 lettera a.
Il CS, SGK e UBS auspicano un’estensione delle fattispecie di ristrutturazioni, ovvero la scissione di un investimento collettivo di capitale in due o più investimenti collettivi di capitale oppure in segmenti patrimoniali (in un nuovo cpv. c; creazione dei cosiddetti «side pocket», in particolare per i «funds of hedge funds»), nonché la trasformazione in un’altra forma giuridica dell’investimento collettivo di capitale (in un nuovo cpv. d, ad es. una ristrutturazione diretta di un fondo contrattuale in una SICAV).
Art. 98 cpv. 2bis (nuovo)
2bis Le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 14 si applicano per analogia agli accomandatari.
Secondo la Chambre vaud. e l’USPI questa disposizione in combinato disposto con l’articolo 63 capoversi 2 e 3 provoca una situazione insoddisfacente, in particolare per i fondi di durata limitata tra i 6 e i 12 mesi. In tal modo potrebbe essere possibile concedere autorizzazioni eccezionali qualora i proprietari e il prezzo d’acquisto vengano pubblicati nel prospetto. La