Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 120 cpv. 1 e 2 lett. a, b ed e (nuova)
1 Se gli investimenti collettivi di capitale esteri sono distribuiti in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati, prima della distribuzione il rappresentante deve far approvare dalla FINMA i relativi documenti determinanti, come il prospetto di vendita, gli statuti o il contratto del fondo. Non necessitano di alcuna approvazione i documenti determinanti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti unicamente a investitori qualificati.
2 L’approvazione è conferita se:
a. l’investimento collettivo di capitale, la direzione del fondo o la società e l’ufficio di custodia sono sottoposti a una vigilanza statale volta a proteggere gli investitori;
b. la direzione del fondo o la società nonché l’ufficio di custodia sottostanno, per quanto riguarda l’organizzazione, i diritti degli investitori e la politica di investimento, a una normativa equivalente alle disposizioni della presente legge;
e. tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.
Capoverso 1
La SFA ritiene che la regolamentazione del capoverso 1 sia opportuna.
Per l'AIMA anche in questa disposizione il concetto di distribuzione è troppo poco chiaro e dovrebbe essere limitato a «offerte non richieste». L'ASB, CS e SGK postulano di escludere la documentazione informativa per sistemi di partecipazione e piani di risparmio per impiegati. Carnegie propone di obbligare gli investimenti collettivi di capitale esteri a sottoporre al rappresentante i documenti di cui all’articolo 15 LICol. La SECA chiede di stralciare la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri «dalla Svizzera». L'USB invoca la rinuncia a un obbligo di approvazione per il «KID» e di prevedere invece soltanto l’obbligo di consegna alla FINMA.
Per la distribuzione agli investitori ordinari, il CS e la SGK propongono di prevedere una delega della competenza al Consiglio federale per reagire in maniera più flessibile agli sviluppi internazionali. Secondo Carnegie le società di gestione dei fondi o gli imprenditori stranieri in Svizzera devono essere obbligati a informare il rappresentante se vogliono esercitare a partire dalla Svizzera attività ai sensi dell’articolo 18a capoverso 1 AP-LICol. Per Lenz & Staehelin l’obbligo di ricorrere a un rappresentante è comprensibile per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri agli investitori ordinari, ma non agli investitori qualificati.
Capoverso 2
Secondo la Camera fiduciaria occorre precisare le condizioni per la protezione degli investitori e per l’equivalenza. Per l'AIMA e il FIFS la vigilanza dovrebbe essere soltanto equiparabile e non «equivalente».
Per l’ASB la necessità di un accordo di cooperazione è troppo generale e va troppo lontano; in questo contesto si deplora anche che la conclusione di questi accordi potrebbe rivelarsi difficile in determinati Stati. Viene invece proposto di delegare al Consiglio federale la competenza per prescrivere la conclusione di tali accordi in casi in cui circostanze particolari lo richiedano (ASB) o se le autorità estere pongono requisiti simili (SFA). L'AIMA postula di richiedere un accordo di cooperazione soltanto con l’autorità di vigilanza della sede, rispettivamente del domicilio dell’investimento collettivo di capitale. La FINMA chiede di completare la frase introduttiva in modo che l’autorizzazione alla distribuzione sia concessa al rappresentante e non alla direzione del fondo estero. In un nuovo capoverso 2bis occorre inoltre assoggettare all’autorizzazione della FINMA anche la conclusione della distribuzione. La FIN-MA può in tal modo garantire che i diritti degli investitori siano stati adeguatamente salvaguardati fino alla cessazione della distribuzione. Secondo Lenz & Staehelin la conclusione di un accordo non dovrebbe costituire una condizione per l’approvazione perché non mette in