Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
torizzate non dovrebbe essere esaustivo. La Camera fiduciaria suggerisce un’uniformazione dei concetti con l’articolo 18b capoverso 3.
Il Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis e USPI chiedono che le amministrazioni immobiliari incaricate da investimenti collettivi di capitale siano esplicitamente esentate dall’obbligo di autorizzazione e che si possano invece sottoporre a un’autoregolamentazione. Per le amministrazioni immobiliari i rischi legati alla loro attività devono essere chiaramente esclusi dal criterio «gestione dei rischi» (Coptis) di cui all’ordinanza di attuazione.
Se il gerente patrimoniale svizzero è assoggettato a un’autorità di vigilanza, per l’AIMA non è necessario un accordo di cooperazione. In alcuni casi viene affermato che in particolare gerenti patrimoniali in mercati emergenti non sarebbero in grado di presentare accordi sulla collaborazione e sullo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza rilevanti (ASB, VSPB, AVS, Pictet). Accordi di questo tipo dovrebbero essere richiesti soltanto quando le regole vigenti all’estero lo richiedono (AFBS). Per SFA questo requisito posto alla vendita di investimenti collettivi di capitale a investitori qualificati costituisce un’inutile barriera, ragion per cui è da stralciare. Il CS e la SGK ritengono che non sia necessario un accordo ai sensi dell’AIFMD se l’amministrazione di un portafoglio per un investimento collettivo di capitali estero viene effettuata in Svizzera; in relazione a quest’attività bisogna espressamente rinunciare all’esistenza di un accordo. Lenz & Staehelin chiedono che si rinunci a tali accordi per investimenti collettivi di capitale non europei. L'UBS chiede di stralciare dall’intero progetto l’obbligo di concludere un tale accordo.
Capoverso 3
I Verdi, USS, Pictet e SGK chiedono di rinunciare alla norma d’eccezione di cui al capoverso 3.
Art. 18b (nuovo) Delega di compiti
1 Il gerente patrimoniale può delegare compiti, sempre che tale delega sia nell’interesse di una gestione adeguata.
2 Egli ne dà incarico soltanto a persone qualificate ai fini di un’esecuzione ineccepibile e garantisce la loro istruzione nonché la sorveglianza e il controllo dell’esecuzione dell’incarico.
3 Può delegare le decisioni di investimento soltanto a gerenti patrimoniali sottoposti a una vigilanza riconosciuta. Ai gerenti patrimoniali all’estero può inoltre delegare le decisioni di investimento soltanto se tra la FINMA e tutte le autorità estere di vigilanza rilevanti esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni. La FINMA può autorizzare eccezioni in casi motivati.
La maggior parte dei contrari all’accordo di cui all’articolo 18a lo è anche per quello ai sensi dell’articolo 18b.
Secondo la SGK la delega di compiti da parte del gerente patrimoniale deve riferirsi esplicitamente soltanto alla gestione di portafogli e alla gestione dei rischi.
I Verdi e USS vorrebbero rinunciare al capoverso 3. Il PS chiede lo stralcio dell’ultima frase del capoverso 3.
Art. 18c (nuovo) Cambiamento Il cambiamento di gerente patrimoniale deve essere comunicato previamente alla FINMA.