Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Capoverso 5
La SGK propone di completare il capoverso 5 con possibilità di deroghe materiali per aumentare la certezza del diritto. La competenza delle autorità di vigilanza non dovrebbe limitarsi alle «formalità».
Art. 12 cpv. 2
2 Le designazioni come «fondo di investimento», «fondo di collocamento», «società di investimento a capitale variabile», «SICAV», «società in accomandita per investimenti collettivi di capitale», «SACol», «società di investimento a capitale fisso» e «SICAF» possono essere utilizzate soltanto per designare gli investimenti collettivi di capitale corrispondenti, sottoposti alla presente legge.
La SVIG è esplicitamente favorevole a completare l’elenco con l’acronimo «SACol».
Art. 13 cpv. 1, 2 lett. e ed f, 3 e 4
1 Chiunque gestisce, custodisce o distribuisce investimenti collettivi di capitale necessita dell’autorizzazione della FINMA.
2 Devono chiedere l’autorizzazione:
e. la banca depositaria di investimenti collettivi di capitale svizzeri;
f. il gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale;
3 Il Consiglio federale può esentare dall’obbligo dell’autorizzazione i gerenti patrimoniali, i distributori e i rappresentanti già sottoposti a un’altra vigilanza statale.
4 Abrogato
Capoverso 1
Il CS e la SGK accolgono favorevolmente la precisazione in merito alla custodia degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. Per evitare conflitti con l’articolo 2 propongono di elencare quali persone necessitano di un’autorizzazione: le persone che gestiscono investimenti collettivi di capitale svizzeri o custodiscono il loro patrimonio, quelle che amministrano investimenti collettivi di capitale esteri o gestiscono il loro portafoglio e quelle che distribuiscono investimenti collettivi di capitale oppure quelle che operano in qualità di rappresentanti secondo l’articolo 123 e segg. Lenz & Staehelin e Pictet raccomandano di apportare alcune correzioni concettuali relative il termine «gestione» nel testo normativo francese.
Capoverso 2
Homburger vorrebbe evitare che in Svizzera tutti i gerenti patrimoniali debbano adempiere lo standard AIFM anche se non rientrano nell’ambito di applicazione territoriale o materiale dell’AIFMD (art. 2 AIFMD) e raccomanda di limitarsi al concetto che consenta l’accesso dei gerenti patrimoniali svizzeri al mercato dell’UE. Lenz & Staehelin propongono inoltre di introdurre una norma de minimis. Poiché la regolamentazione opzionale dei gerenti patrimoniali avrebbe dato buoni risultati, secondo la SECA dovrebbe essere estesa solo a tutti gli investimenti collettivi di capitale esteri. La SVIG è sostanzialmente favorevole a una sistematica di legge migliorata, ma si oppone all’estensione del concetto di distribuzione e
all’autorizzazione obbligatoria dei gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri. L’UBS invece rifiuta esplicitamente una norma de minimis per i gerenti patrimoniali indipendenti; eventualmente si potrebbero evitare casi di rigore per singoli gerenti patrimoniali più piccoli con una regolamentazione adeguata nelle disposizioni transitorie. Carnegie critica che il concetto di «gerente patrimoniale» nel capoverso 2 lettera f, utilizzato anche in altri