Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

Art. 124 cpv. 2 e 3 (nuovo)

2 Il rappresentante adempie gli obblighi legali applicabili di comunicazione, di pubblicazione e di informazione e si attiene alle norme di comportamento di organizzazioni del settore che la FINMA ha dichiarato standard minimo. La sua identità deve essere menzionata in tutte le pubblicazioni.

3 In particolare, il rappresentante deve garantire in ogni momento che:

a. la gestione patrimoniale e la custodia corrispondono alle disposizioni della presente legge per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori; e

b. la designazione dell’investimento collettivo di capitale non induce in inganno, né dà adito a confusione.

L’ASB e la SFA propongono di fare una distinzione tra rappresentanti di fondi esteri accessibili agli investitori ordinari e rappresentanti di fondi esteri accessibili esclusivamente agli investitori qualificati. Ai primi non deve essere limitata la facoltà di rappresentanza. I secondi devono garantire, in particolare, l’osservanza degli obblighi di cui all’articolo 120 capoverso 2 e degli obblighi d’informazione, i cui dettagli dovrebbero essere regolati dal Consiglio federale.

L’ASA propone che gli obblighi dei rappresentanti siano limitati unicamente all’esigenza di garantire che i gerenti patrimoniali esteri siano sottoposti a vigilanza. La SVUE ritiene che gli obblighi dei rappresentanti siano talmente ampi da richiedere in pratica un esame di ammissione dei fondi. La Camera fiduciaria ritiene che la garanzia non sia attuabile «in ogni momento» e che la facoltà del rappresentante di impartire istruzioni sulla designazione del fondo sia molto ristretta. L’ASG raccomanda di lasciare al Consiglio federale il compito di regolamentare i requisiti tecnici posti ai rappresentanti di fondi esteri distribuiti a investitori qualificati.

L'AIMA e il FIFS temono che la responsabilità attribuita ai rappresentanti possa determinare il rifiuto della loro funzione o un aumento esponenziale dei loro oneri. L’AIMA, FIFS e Homburger chiedono pertanto lo stralcio senza sostituzione del capoverso 3. Il FIFS auspica, altrimenti, che gli obblighi dei rappresentanti siano adeguati almeno alle prescrizioni

dell’AIFMD. L’AXA invoca la riduzione degli obblighi dei rappresentanti. Ima è del parere che gli investimenti distribuiti esclusivamente a investitori qualificati non dovrebbero soggiacere a requisiti tanto onerosi e circostanziati. Secondo Lenz & Staehlin bisognerebbe rinunciare a una conferma del rappresentante circa la gestione e la custodia di investimenti collettivi di capitale, oltre ad abrogare il capoverso 3 lettera a e respingere la designazione di un rappresentante per i fondi distribuiti esclusivamente a investitori qualificati. Il CS, Pictet ed SGK propongono sia la sostituzione del capoverso 3 mediante una norma concernente gli obblighi dei rappresentanti in ordine ai fondi esteri distribuiti a investitori qualificati sia una delega di competenze al Consiglio federale per la regolamentazione dei loro obblighi di informazione. Anche la SECA ritiene che gli obblighi dei rappresentanti siano troppo vasti. L’UBS chiede lo stralcio della disposizione in oggetto.

Art. 128 cpv. 1 lett. c e d

1 La società di audit verifica se i titolari dell’autorizzazione adempiono le prescrizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ed effettua verifiche intermedie senza preannuncio. Ogni anno controlla segnatamente:

c. il prospetto e le informazioni essenziali per gli investitori e il prospetto semplificato;

d. il conto annuale della direzione del fondo, del gerente patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale nonché del rappresentante degli investimenti collettivi di capitale esteri.

La Camera fiduciaria reputa le verifiche intermedie inattuabili e inappropriate.