Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

2. Legge federale del 10 ottobre 199712 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-

smo nel settore finanziario

Art. 2 cpv. 2 lett. b e bbis:

2 Sono intermediari finanziari:

b. le direzioni dei fondi, sempreché gestiscano conti di quote o distribuiscano esse stesse quote di investimenti collettivi di capitale;

bbisle società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, le società di investimento a capitale fisso e i gerenti patrimoniali ai sensi della legge del 23 giugno 200613 sugli investimenti collettivi, sempreché distribuiscano essi stessi quote di investimenti collettivi di capitale;

Secondo l’ASB questa disposizione dovrebbe riferirsi alla «vendita» anziché alla «distribuzione». Per l’ASA non è chiara la ragione per cui i distributori di fondi a loro volta distributori di quote di fondi senza gestire conti di quote debbano essere sottoposti alla LRD;

l’assoggettamento dei distributori di fondi alla LRD sarebbe infatti venuto meno con la soppressione dell’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD al 1° gennaio 2006. La SFA non reputa riuscito l’adattamento dal punto di vista linguistico: la direzione del fondo dovrebbe rientrare nel campo di applicazione della LRD solo laddove gestisca conti di quote. La Camera fiduciaria ravvisa nella modifica una notevole estensione del campo di applicazione.

Ulteriori proposte di modifiche

Il Cantone TI propone, tra l’altro, di prevedere nella LICol la possibilità di delegare le competenze di vigilanza sui gerenti patrimoniali a organismi di diritto pubblico.

L’ASA, SFA, AXA, CS e SGK chiedono che i fondi a investitore unico siano ancorati a livello di legge.

La SFA presenta varie proposte per promuovere la piazza imprenditoriale svizzera. A tale scopo l’istituto della SICAV con gestione di terzi dovrebbe essere promosso ad alternativa al fondo contrattuale di investimento con l’obiettivo dell’«autogestione» anziché della «gestione di terzi». La SICAV dovrebbe essere introdotta quale alternativa autonoma nell’ambito del diritto societario al fondo contrattuale di investimento. Nell’ambito dei fondi immobiliari e delle SICAV immobiliari, le attività immobiliari tra persone vicine dovrebbero essere ammesse.

Condividono questo parere anche la Camera fiduciaria, Centre Patronal, Chambre vaud., Coptis e SwissLife. La SFA avanza proposte per un’estensione del campo d’applicazione della LRD.

La SFA è del parere che le condizioni quadro fiscali per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri debbano essere migliorate e propone quindi diverse modifiche della LFus, della LAID e della LIFD intese a equiparare e trattare allo stesso modo le ristrutturazioni di investimenti collettivi di capitale e le forme di diritto societario.

In particolare, in vista del grande afflusso di richieste previsto fino a metà 2013, il Forum OAD-LRD solleva l’interrogativo se la verifica delle condizioni di autorizzazione possa essere effettuata anche dalle organizzazioni di settore per i gerenti patrimoniali indipendenti

(BOVV), a condizione che tali organizzazioni siano riconosciute come OAD ai sensi

dell’articolo 24 LRD.

12 RS 955.0

13 RS 951.31