Rapporto sui risultati

Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)

Art. 158b Disposizioni transitorie per il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo

Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le banche depositarie devono fornire alla FINMA la prova che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza e che questo trasferimento è nell’interesse di una custodia adeguata.

Art. 158c Disposizioni transitorie per gerenti patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale e-

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1 I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.

2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica essi devono soddisfare le esigenze di legge e presentare un’istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull’istanza.

3 Se tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza non esiste alcun accordo relativo, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali sono tenuti, ai fini del proseguimento della gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

4 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.

Art. 158d Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale

I rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto previgente senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo, sono tenuti, ai fini del proseguimento di questa distribuzione, a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione che ha espresso un parere in merito alle disposizioni transitorie evidenzia come le scadenze siano troppo brevi (ASA, SFA, Camera fiduciaria, Centre Patronal, AIMA, Caceis, Chambre vaud., Coptis, Lenz & Staehelin, SECA). L’ASA, AXA e Lenz & Staehelin chiedono che il periodo transitorio sia esteso a 2 anni e a 5 per i gestori patrimoniali finora non sottoposti a vigilanza; l'AIMA propone che sia esteso a 18 mesi. Per i fondi chiusi come pure per i fondi immobiliari si rivelerà particolarmente problematico l’articolo 158a, qualora, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettera f, i clienti in quel momento trattati ancora come investitori qualificati dovranno uscire prima del termine da un fondo accessibile solo a investitori qualificati. Per questa ragione, il periodo transitorio dovrebbe corrispondere ai termini contrattuali (Cantone VD, Camera fiduciaria, Centre Patronal, AIMA, Chambre vaud., Coptis). La Camera fiduciaria propone pertanto di inserire nell’articolo 158a una disposizione sulla procedura da seguire in caso di riscatto coatto di investimenti collettivi di capitale accessibili solo a investitori qualificati e di prevedere nell’articolo 158d un’estensione dei termini da parte della FINMA.

L’ASB, AIMA e Coptis invocano clausole di salvaguardia per investimenti collettivi di capitale che dispongono già di un’autorizzazione di distribuzione.

Da varie parti è stato altresì osservato che una volta presentati gli accordi la richiesta deve essere annullata (ASB, SFA, CS, SGK) e che gli accordi devono essere conclusi dalla FIN- MA (ASB, ASA, SFA, AXA, CS, FIFS, Pictet, SGK, UBS).

La SFA e il FIFS propongono di rinunciare all’accordo e di stralciare senza sostituzione l’articolo 158d (idem CS, Pictet, SGK e UBS), poiché la FINMA disporrebbe di tutte le informazioni. La SFA raccomanda inoltre di prevedere uno scaglionamento delle procedure di autorizzazione in base alle dimensioni del gestore patrimoniale.