Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 158b Disposizioni transitorie per il trasferimento della custodia del patrimonio del fondo
Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le banche depositarie devono fornire alla FINMA la prova che la custodia del patrimonio del fondo di investimenti collettivi di capitale svizzeri esistenti è stata trasferita unicamente a depositari terzi e collettivi sottoposti a vigilanza e che questo trasferimento è nell’interesse di una custodia adeguata.
Art. 158c Disposizioni transitorie per gerenti patrimoniali e direzioni dei fondi di investimenti collettivi di capitale e-
steri
1 I gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri che risulteranno soggetti alla presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi a contare dall’entrata in vigore della presente modifica.
2 Entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica essi devono soddisfare le esigenze di legge e presentare un’istanza di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività sino al momento della decisione sull’istanza.
3 Se tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza non esiste alcun accordo relativo, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica le direzioni dei fondi e i gerenti patrimoniali sono tenuti, ai fini del proseguimento della gestione di investimenti collettivi di capitale esteri, a presentare alla FINMA dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.
4 In casi particolari, la FINMA può prolungare i termini menzionati nel presente articolo.
Art. 158d Disposizioni transitorie per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale
I rappresentanti che hanno distribuito investimenti collettivi di capitale esteri secondo il diritto previgente senza che tra la FINMA e le autorità rilevanti di vigilanza esistesse alcun accordo relativo, sono tenuti, ai fini del proseguimento di questa distribuzione, a presentare alla FINMA, entro un anno a contare dall’entrata in vigore della presente modifica, dichiarazioni in cui queste autorità si impegnano alla collaborazione e allo scambio di informazioni nei confronti della FINMA.