Rapporto sui risultati
Consultazione 2011/63: Modifica della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale · 37 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della consultazione concernente la revisione della legge sugli investimenti collettivi (LICol)
Art. 14 cpv. 1ter (nuovo) e 3
1ter Il Consiglio federale può inoltre far dipendere il rilascio dell’autorizzazione da ulteriori condizioni, segnatamente dalla conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
3 Si considerano persone che detengono una partecipazione qualificata le persone fisiche o giuridiche nonché le società in nome collettivo e le società in accomandita che partecipano direttamente o indirettamente con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto a persone secondo l’articolo 13 capoverso 2 o che possono esercitare altrimenti un influsso determinante sulla gestione degli affari, nonché le persone unite da vincoli economici, quando raggiungono insieme tale percentuale minima.
Il Cantone BE critica che l’obbligo di osservanza permanente delle condizioni di autorizzazione non venga menzionato esplicitamente nella legge. Il Cantone VD si oppone alla delega di competenze al Consiglio federale.
Oltre all’assicurazione di responsabilità civile professionale, l’ASA desidera autorizzare altri tipi di garanzia equivalenti.
Il CS e la SGK propongono per contro di inserire nel capoverso 1ter i criteri «capitale minimo» e «conferimento minimo». Pictet intende prevedere in particolare condizioni necessarie all’accesso ai mercati esteri, mentre l’UBS suggerisce di ancorare la condizione
dell’assicurazione di responsabilità civile professionale quale unica condizione a livello legislativo.
La Coptis raccomanda l’armonizzazione dell’espressione «persone che detengono una partecipazione qualificata» con quella di cui alla LBVM e l’esclusione esplicita degli accomandanti dal campo di applicazione del capoverso 3.
Art. 15 cpv. 1 lett. e
1 I seguenti documenti necessitano dell’approvazione della FINMA:
e. i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono distribuiti a investitori non qualificati.
Il PS, I Verdi, USS e UBS respingono l’eccezione all’obbligo di approvazione di documenti degli investimenti collettivi di capitale esteri a investitori qualificati.
Il CS e la SGK chiedono di ancorare un’eccezione esplicita nel caso della fornitura di informazioni su investimenti collettivi di capitale nel quadro di programmi di partecipazioni dei collaboratori, mentre Lenz & Staehelin suggeriscono di parlare di distribuzione a «investitori ordinari».
Titolo prima dell’art. 18